Ingiunzione di demolizione tardiva e affidamento nessun obbligo di motivazione rafforzata (TAR Abruzzo n. 224 del 02.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ingiunzione di demolizione di un immobile abusivo, realizzato in assenza di titolo abilitativo e mai assistito da alcun titolo, costituisce atto vincolato e rigidamente ancorato al ricorrere dei presupposti di fatto e di diritto. Essa non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse, diverse da quelle inerenti al ripristino della legalità violata, che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio non ammette deroghe neppure quando l’ordine intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’opera, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino. La tutela paesaggistica non è stata introdotta dal D.Lgs. n. 42/2004, essendo già prevista dalla legge n. 1497/1939, con la conseguenza che il richiamo alla normativa sopravvenuta non inficia il provvedimento repressivo.

Il Fatto

La ricorrente è proprietaria di un immobile sito nel Comune di Campotosto, realizzato in assenza di titolo abilitativo in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. A seguito di accertamenti, il Comune ha emesso in data 25 novembre 2016 l’ingiunzione di demolizione del fabbricato in muratura di due piani.

Avverso tale provvedimento la proprietaria ha proposto ricorso, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, deducendo la violazione del principio di consolidamento nel tempo delle posizioni giuridiche e il difetto assoluto di motivazione, nonché la nullità del provvedimento per violazione del D.Lgs. n. 42/2004. Il Comune si è costituito chiedendo la reiezione. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 67/2017.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge entrambi i motivi. Sul primo, la ricorrente sosteneva che il lunghissimo lasso di tempo trascorso tra la realizzazione dell’abuso e l’adozione del provvedimento repressivo avesse ingenerato un affidamento meritevole di tutela, con conseguente onere di motivazione rafforzata in capo all’Amministrazione, chiamata a individuare un interesse pubblico ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità.

Il TAR ritiene l’argomento superato dall’intervento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9/2017, che ha enunciato il principio secondo cui il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata. Tale principio non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso.

Su questa base il primo motivo è infondato: l’ingiunzione risulta correttamente motivata, senza necessità di indicare un interesse pubblico ulteriore, ed è incontestato, ammesso dalla stessa ricorrente, che l’immobile sia stato realizzato in assenza di titoli abilitativi.

Quanto al secondo motivo, il Collegio osserva che la tutela paesaggistica in Italia non è stata introdotta dal D.Lgs. n. 42/2004, posto che già la legge n. 1497/1939 la prevedeva. Le opere contestate sono state realizzate in area soggetta a vincolo, quale è l’intero territorio del Comune sito a 1400 metri sul livello del mare: ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004 sono d’interesse paesaggistico le zone montane appenniniche poste ad oltre 1200 metri. La costruzione, risalente a circa venti anni prima, è stata quindi realizzata in epoca in cui era vigente il vincolo paesaggistico, poi ripreso senza interruzione dalla normativa sopravvenuta.

Il TAR esclude inoltre alcuna ipotesi di nullità ai sensi dell’art. 21-septies, legge n. 241/1990: la demolizione è stata disposta perché l’opera è stata realizzata in assenza di titolo edilizio, mentre l’insistenza in zona vincolata rileva solo sulla motivazione dovuta. Il ricorso è dunque respinto, con condanna alle spese secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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