Interpretazione autentica CCNL enti ricerca e certificazione positiva senza nuovi oneri (Corte dei Conti Sez. Riunite contr. n. 32 del 02.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti certificano positivamente, ai sensi dell’art. 47 del d.lgs. n. 165/2001, l’ipotesi di accordo di interpretazione autentica di una clausola del CCNL enti di ricerca e sperimentazione, quando essa non alteri gli equilibri economici e finanziari e non comporti oneri diretti o indiretti. L’atto interpretativo chiarisce che i requisiti utili alla valutazione, distinti da quelli di partecipazione, devono essere posseduti alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento e che alla procedura selettiva può concorrere solo il personale inquadrato nel livello immediatamente inferiore prima della decorrenza giuridica del nuovo inquadramento. La certificazione presuppone la verifica della compatibilità finanziaria e si fonda sull’assenza di nuovo o maggiore onere a carico della spesa pubblica.
Il Fatto
Le Sezioni riunite in sede di controllo esaminano un’ipotesi di accordo di interpretazione autentica dell’art. 15, comma 9, del CCNL enti di ricerca e sperimentazione 2002-2005, I biennio economico 2002-2003. L’atto interpretativo è stato sottoscritto dalle parti negoziali e trasmesso alla Corte dopo il parere favorevole della Presidenza del Consiglio dei ministri, espressa per il tramite del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
La clausola interpretata disciplina le progressioni dal III al II livello e dal II al I livello dei profili di ricercatore e tecnologo, stabilendo che gli effetti giuridici ed economici delle selezioni decorrono dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. L’incertezza applicativa ha generato un contenzioso diffuso in diversi plessi giudiziari, rendendo necessaria la fissazione del significato della disposizione contrattuale. La questione giunge alle Sezioni riunite nel quadro della funzione di certificazione degli accordi collettivi.
La Motivazione della Corte
Il rapporto di certificazione ricostruisce il sistema delle progressioni economiche e di carriera all’interno dei profili di ricercatore e tecnologo, richiamando la disciplina dell’art. 64 del CCNL 1998-2001, dell’art. 15 del CCNL 2002-2005, dell’art. 8 del CCNL 2004-2005 e degli artt. 16 e 23 del CCNL 2006-2009. La Corte rileva come il testo originario dell’art. 15, comma 9, prevedesse già la decorrenza degli effetti dal 1° gennaio dell’anno di riferimento e l’esigenza che i requisiti fossero posseduti alla stessa data.
Il contenzioso insorto in sede applicativa ha riguardato proprio la decorrenza giuridica ed economica delle selezioni e i requisiti utili alla valutazione. Il rapporto richiama la sentenza n. 70/2021 del Tribunale di Perugia, la sentenza del Consiglio di Stato n. 3284/2015 e la sentenza n. 8985/2018 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che ha affermato la competenza del giudice ordinario per le controversie sull’esito e sulla graduatoria delle selezioni, in ragione del carattere innovativo dell’art. 15 e della non configurabilità della selezione come progressione verticale in senso proprio.
L’interpretazione autentica chiarisce, al punto 1), che i requisiti utili alla valutazione non vanno confusi con quelli di partecipazione; al punto 2), che oggetto di valutazione sono documenti, attività e progetti svolti nell’espletamento delle mansioni del profilo immediatamente inferiore; al punto 3), che alla selezione concorre solo chi è inquadrato nel livello inferiore prima della decorrenza giuridica del nuovo inquadramento, ovvero non oltre il 31 dicembre dell’anno precedente.
La Corte dà atto che l’atto di indirizzo per il rinnovo del CCNL Istruzione e ricerca 2019-2021 aveva richiesto all’ARAN di individuare strumenti di valorizzazione individuale di ricercatori e tecnologi, anche superando l’assetto dell’art. 15. Nell’esame dell’ipotesi di CCNL 2019-2021 si è tuttavia riscontrato che, per gli enti di ricerca, non si è provveduto alla revisione dell’ordinamento professionale, rinviata dall’art. 178 a una successiva sequenza contrattuale.
Sul piano della compatibilità finanziaria, il rapporto prende atto che l’ipotesi non altera gli equilibri economici e finanziari e non comporta oneri diretti o indiretti. Le risorse sono allocate sul cap. 7236, Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, incrementato dall’art. 1, comma 310, della legge di bilancio 2022. Rilevata l’assenza di nuovi e maggiori oneri, la Corte esprime parere favorevole e certifica positivamente l’ipotesi, ordinando la trasmissione della deliberazione all’ARAN, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell’economia e delle finanze.
Nota della Redazione
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