Inidoneità psico-fisica al concorso e verificazione giudiziale: necessaria l’alterazione funzionale (TAR Sardegna n. 268 del 11.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di non idoneità psico-fisica espresso dalla commissione medica in sede concorsuale è sindacabile nel merito tecnico attraverso la verificazione disposta ai sensi degli artt. 19 e 66 cod. proc. amm. Quando l’accertamento demandato a un collegio medico-legale esclude che la patologia riscontrata determini alterazione dell’armonia del volto e compromissione delle funzioni masticatoria, fonatoria e respiratoria, la declaratoria di inidoneità è viziata per difetto dei presupposti. Ne consegue l’annullamento del giudizio negativo e dell’atto di esclusione dalla graduatoria, con ammissione del candidato alle ulteriori fasi della procedura. La riconducibilità astratta del quadro clinico a una delle cause di non idoneità previste dalla tabella non è sufficiente se manca la verifica effettiva della condizione richiesta dalla norma.

Il Fatto

La ricorrente partecipava al concorso pubblico per il reclutamento di 78 agenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Autonoma della Sardegna, indetto con determinazione del 19 ottobre 2021. Superate la prova scritta e quella pratico-orale, si collocava in posizione utile in graduatoria. Ai sensi dell’art. 2, lett. m), del bando, che richiama l’art. 12, comma 3, della L.R. n. 26/1985, veniva sottoposta alle visite mediche e giudicata non idonea per “malocclusione dentaria con alterazione dell’armonia del volto”, ricondotta al D.M. 30 giugno 2003 n. 198, capo II, tabella 1, punto 3/b.

La candidata impugnava il giudizio e gli atti di esclusione, producendo documentazione maxillo-facciale attestante l’assenza di alterazioni della masticazione e della deglutizione e l’avvenuta guarigione della pregressa frattura del condilo mandibolare. Proponeva poi motivi aggiunti avverso gli atti successivi della procedura. L’amministrazione regionale e l’azienda ospedaliera resistevano, confermando la riconducibilità della condizione clinica alla causa di non idoneità tabellare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rilevava un contrasto tra la documentazione sanitaria di parte e la relazione integrativa dell’amministrazione. Per risolverlo disponeva una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 cod. proc. amm., affidando l’accertamento a un collegio medico-legale integrato da uno specialista in chirurgia maxillo-facciale, attesa la carenza di tale figura presso il dipartimento militare inizialmente individuato.

Il quesito investiva il punto decisivo: se la malocclusione riscontrata determinasse, all’esame obiettivo, una asimmetria del volto e quindi un’alterazione dell’armonia dello stesso, riconducibile alla causa di non idoneità del D.M. n. 198/2003. La verificazione, espletata nel contraddittorio tra le parti, concludeva che il quadro clinico è sì ascrivibile al novero delle malocclusioni dentarie, ma non determina un’asimmetria evidente del volto né alterazione delle funzioni masticatoria, fonatoria e respiratoria; la condizione è trattabile con terapia ortodontica correttiva e non comporta limitazioni allo svolgimento delle attività di servizio né rischi per la salute.

Su questa base il Tribunale riteneva il giudizio della Commissione viziato per erroneità nella parte in cui aveva attestato l’inidoneità. La riconducibilità astratta della patologia alla fattispecie tabellare non bastava: la norma richiede l’effettiva alterazione dell’armonia del volto, che la verificazione aveva escluso.

L’atto di esclusione e il presupposto giudizio di inidoneità risultavano pertanto inficiati da difetto dei presupposti e venivano annullati, con definitiva ammissione della ricorrente alle ulteriori fasi concorsuali. Le spese di giudizio erano compensate per la sussistenza di giusti motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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