Silenzio amministrativo e sopravvenuta improcedibilità con soccombenza virtuale (TAR Liguria n. 267 del 11.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio amministrativo, proposto ai sensi dell’art. 31 c.p.a., diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’amministrazione, in pendenza di giudizio, adotti provvedimenti espressi che pongano fine all’inerzia, ancorché di contenuto negativo. In tal caso il giudice amministrativo può nondimeno accertare l’illegittimità dell’inerzia serbata, ai soli fini della statuizione sulle spese, applicando la regola della soccombenza virtuale. L’illegittimità sussiste quando il provvedimento espresso intervenga a notevole distanza dall’istanza e solo dopo la notificazione del ricorso, essendo le ragioni dell’amministrazione già disponibili e potendo essere espresse nel termine di conclusione del procedimento.

Il Fatto

La società ricorrente aveva chiesto nel 2010 all’Autorità portuale una concessione demaniale per un impianto di sbarco, imbarco e stoccaggio di bitume nel porto di Savona. Il procedimento si era concluso favorevolmente, con l’autorizzazione ministeriale subordinata all’intesa regionale, che la Regione aveva formalizzato nel 2013. Nel 2016 la Giunta regionale aveva però subordinato la sottoscrizione dell’intesa agli approfondimenti di un tavolo di monitoraggio, atto impugnato davanti al TAR Liguria.

Con la nota del 10 febbraio 2023 la società ha chiesto alla Regione di esprimere l’intesa e all’Autorità portuale di rilasciare la concessione. Le amministrazioni sono rimaste inerti, così la società ha proposto ricorso per silenzio. In pendenza di giudizio la Regione e l’Autorità portuale hanno riscontrato l’istanza, rispettivamente il 13 e il 16 febbraio 2024, con un sostanziale diniego espresso da quest’ultima.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha circoscritto la materia del contendere al silenzio sulla nota del 10 febbraio 2023, escludendo le precedenti note del 2021 e del 2022. Su queste ultime, infatti, non era stato proposto ricorso e comunque lo stesso sarebbe stato tardivo rispetto al termine annuale dell’art. 31 c.p.a..

Quanto all’istanza del 2023, i provvedimenti espressi sono intervenuti a notevole distanza e solo dopo la notificazione del ricorso e la pronuncia del Cons. Stato n. 1399 del 2024. Le posizioni sostanziali delle amministrazioni avrebbero potuto essere espresse nel rispetto del termine di trenta giorni per la conclusione del procedimento. La Regione aveva già pienamente sostenuto la propria tesi negli atti difensivi del giudizio di appello.

Le ragioni del diniego dell’Autorità portuale, legate al lungo tempo trascorso dalla domanda iniziale del 2010, erano già sussistenti e potevano essere espresse al momento dell’istanza. Il Collegio ha quindi accertato l’illegittimità dell’inerzia delle amministrazioni, pur dichiarando il ricorso improcedibile per la sopravvenuta adozione dei provvedimenti espressi.

La conseguenza è sul piano delle spese: le amministrazioni resistenti sono state condannate in solido alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in complessivi euro 4.000,00 oltre IVA e CPA.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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