Inidoneità al servizio militare e sindacato sul giudizio tecnico-discrezionale della Commissione medica (Cons. Stato n. 2346 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di inidoneità psicofisica al servizio militare costituisce espressione di discrezionalità tecnica riservata in via esclusiva agli organi sanitari militari e non è sindacabile nel merito dal giudice amministrativo, salvo che per manifesta illogicità, travisamento o abnormità. L’accertamento richiede una prestanza fisica e psicologica particolare e non si esaurisce nella mera assenza di patologie. Le certificazioni di parte e i pareri pro veritate non possono sostituirsi al giudizio della Commissione medica, né le strutture sanitarie pubbliche o il medico di fiducia possono surrogarlo. È inammissibile la mera riproposizione, a fini devolutivi, dei motivi di primo grado già esaminati dal TAR, quando il giudice abbia puntualmente risposto a tutte le censure.
Il Fatto
Un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri veniva giudicato permanentemente non idoneo al servizio di istituto in modo assoluto dalla Commissione medica interforze di seconda istanza, con collocamento in congedo assoluto a decorrere dal 27 settembre 2022. Il giudizio si fondava su un quadro clinico complesso: trapianto di fegato, coronopatia trivasale, lesione renale, osteoartrosi vertebrale, obesità grave con IMC 40,3 e terapie farmacologiche multiple.
Il militare impugnava il verbale davanti al TAR Emilia Romagna, che respingeva il ricorso. Proponeva quindi appello, lamentando l’omessa pronuncia su alcuni motivi, la violazione delle garanzie partecipative, l’illegittima retrodatazione degli effetti dell’inidoneità e il travisamento delle risultanze medico-legali di parte. Con ordinanza cautelare l’istanza sospensiva era stata respinta per difetto di fumus.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esclude anzitutto il vizio di omessa pronuncia. Secondo costante giurisprudenza, il difetto va accertato considerando la motivazione nel suo complesso e sussiste solo quando il punto controverso non sia stato esaminato: la decisione sul motivo può emergere anche implicitamente dall’impianto della sentenza (Cons. Stato, sez. III, n. 7431 del 2025; sez. V, n. 4971 del 2025). L’omesso esame di singole argomentazioni non integra il vizio, perché solo il motivo delimita la domanda (Cons. Stato, sez. II, n. 7610 del 2024). La riproposizione dei motivi di primo grado già esaminati non può quindi sottrarre l’appellante all’onere di specificità dei motivi di impugnazione ex art. 101 c.p.a.
Nel merito, la Corte ribadisce che la questione non attiene alla condizione sanitaria in sé, ma al giudizio altamente discrezionale sul se tale condizione consenta l’idoneità al servizio nell’Arma (Cons. Stato, sez. II, n. 8962 del 2024). La giurisprudenza esclude il potere sostitutivo di merito del giudice amministrativo, l’equipollenza delle certificazioni di parte e rileva che l’idoneità militare richiede una particolare prestanza psicofisica, non la semplice assenza di patologie (Cons. Stato, sez. VI, n. 6669 del 2025).
L’accertamento dei requisiti psicofisici è riservato in via esclusiva agli organi sanitari militari e costituisce giudizio tecnico-discrezionale, sindacabile solo per manifesta illogicità, travisamento o abnormità (Cons. Stato, sez. II, n. 503 del 2026). Ne deriva l’irrilevanza della documentazione che attesta le “buone condizioni generali” dell’appellante: ciò che conta è la specifica idoneità al servizio militare, non la generica attitudine lavorativa. Il Collegio osserva che il quadro clinico complessivo è incompatibile con l’attività di servizio, non limitata a compiti burocratici, e che l’esperienza del militare non vale a compensare l’inidoneità ai sensi dell’art. 584, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 90/2010.
Quanto alla retrodatazione, la cessazione dal servizio è stata disposta con decreto ministeriale non impugnato; il verbale della Commissione ha confermato il primo accertamento della CMO, divenuto definitivo. La Corte esclude inoltre la violazione delle garanzie partecipative, avendo l’interessato partecipato alla visita con il proprio medico senza formulare osservazioni. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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