Omogeneizzazione stipendiale e blocco retributivo: l’aspettativa di transito cristallizza il trattamento (Cons. Stato n. 2345 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il militare giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato, in attesa di transito nelle aree funzionali del personale civile, versa in una speciale forma di aspettativa di carattere tecnico che non è riconducibile all’art. 875 cod. ord. mil. e comporta la cessazione dal servizio permanente. Alla data del giudizio di inidoneità il trattamento economico è cristallizzato ai sensi dell’art. 2, comma 7, del D.I. 18 aprile 2002. Ne consegue che il diritto alla omogeneizzazione stipendiale maturato durante il periodo di blocco non può essere riconosciuto, né può maturare per effetto del successivo sblocco, poiché a quella data il militare non è più in servizio attivo. La diversità delle situazioni soggettive tra chi permane in servizio e chi è cessato giustifica il differente regime ed esclude profili di disparità di trattamento.
Il Fatto
L’appellante, ufficiale in servizio permanente, aveva raggiunto in data 14 ottobre 2014 l’anzianità utile per la parziale omogeneizzazione stipendiale prevista dall’art. 5 della legge n. 231/1990. Il 23 novembre 2014 veniva giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato e il 16 febbraio 2015 transitava nelle aree funzionali del Ministero della difesa.
Con istanza del 21 maggio 2015 chiedeva il riconoscimento del beneficio. L’amministrazione lo negava con due provvedimenti del 2016, sul presupposto che il trattamento economico fosse cristallizzato alla data del giudizio di inidoneità. Il TAR Lazio respingeva il ricorso e la questione giunge in appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’art. 2, comma 7, del D.I. 18 aprile 2002, secondo cui, in attesa delle determinazioni sulla domanda di transito, il personale è considerato in aspettativa con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità. Si tratta di una speciale forma di aspettativa di carattere tecnico, legata al tempo della procedura di transito e non assimilabile alle altre forme di aspettativa, come chiarito da Cons. Stato, sez. II, n. 8166 del 22 settembre 2022.
Da ciò deriva che il militare in attesa di transito cessa dal servizio permanente: l’aspettativa in questione non è riconducibile all’art. 875 lett. d) cod. ord. mil., richiamato dall’appellante. Il diritto all’omogeneizzazione era stato maturato il 14 ottobre 2014, durante il blocco stipendiale disposto dall’art. 9, comma 21, d.l. n. 78/2010, ma alla data della dichiarazione di inidoneità il beneficio non era ancora maturato proprio per effetto del blocco.
Il diritto non matura neppure dopo lo sblocco dal 1° gennaio 2015, perché fino al transito l’interessato resta in aspettativa con il trattamento cristallizzato. Il Collegio richiama il principio per cui, quando il militare non è più in servizio attivo al venir meno del blocco, non è possibile riconoscergli un adeguamento retroattivo: la diversità delle situazioni giustifica il differente regime ed esclude la disparità di trattamento. La ratio di risparmio di spesa vale a maggior ragione per i meccanismi premiali automatici come l’omogeneizzazione (Cons. Stato, sez. II, n. 7035 del 18 luglio 2023).
Il primo motivo di appello è quindi respinto. Quanto ai motivi di primo grado riproposti, il Collegio ne dichiara l’inammissibilità per genericità: il difetto di motivazione non sussiste, poiché l’amministrazione ha esaminato e respinto le censure, e il vizio di omessa pronuncia va accertato sulla motivazione nel suo complesso, potendo la decisione emergere anche implicitamente (Cons. Stato, sez. III, n. 7431 del 22 settembre 2025; sez. V, n. 4971 del 9 giugno 2025). Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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