Spese di lite non simboliche e rispetto dei minimi tariffari (Cons. Stato n. 4431 del 22.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La quantificazione del compenso e delle spese processuali è espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, ma incontra il limite di non attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale. Il giudice amministrativo è tenuto a motivare la decisione sulle spese solo quando intenda discostarsi dalla regola della soccombenza. La liquidazione non può porsi al di sotto dei valori tariffari approvati con il D.M. n. 147 del 2022, pur tenendo conto della riduzione prevista per le cause di basso valore. Il carattere seriale e la non elevata complessità del contenzioso giustificano la riduzione, non la compressione sotto le soglie minime parametriche.

Il Fatto

L’appellante aveva proposto ricorso innanzi al TAR Veneto per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, con cui il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato a costituire in favore della ricorrente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con accredito di complessivi 2.500,00 euro.

Il primo giudice aveva accolto il ricorso e nominato il Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza. Quanto alle spese, il TAR le aveva liquidate in 300,00 euro, oltre accessori, in considerazione del carattere seriale della causa e del non elevato livello di complessità, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario. L’appellante ha impugnato unicamente il capo sulle spese, deducendo la violazione dei minimi tariffari e il difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama anzitutto il principio secondo cui il giudice amministrativo deve motivare la decisione sulla liquidazione delle spese solo qualora decida di discostarsi dalla regola della soccombenza (Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5947/2024). La quantificazione resta espressione di discrezionalità, ma è fatto salvo l’obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale (Cassazione civile, Sezione II, n. 34842/2023).

Sul piano parametrico, la Corte valorizza il parere della Sezione Consultiva n. 2703 del 27 dicembre 2017, reso sullo schema di modifica del D.M. n. 55 del 2014. Le modifiche erano dirette a superare l’incertezza applicativa determinata dalla possibilità di liquidare il compenso senza alcun riferimento a soglie numeriche minime, rendendo inadeguata la remunerazione della prestazione. Il decreto intendeva limitare il perimetro di discrezionalità del giudice, individuando soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base.

La Sezione Consultiva aveva rimarcato la necessità di esplicitare l’inderogabilità dei minimi, evitando il ricorso alla locuzione “di regola”, ed aveva escluso che tale obiettivo contrastasse con la sentenza n. 427 del 23 novembre 2017 della Corte di Giustizia dell’Unione europea.

Alla luce di tali coordinate, la quantificazione operata dal primo giudice risulta non corretta, perché si pone al di sotto dei valori tariffari approvati con il D.M. n. 147 del 2022 per lo scaglione da 1.101 a 5.200 euro, pur tenendo conto della riduzione prevista dall’art. 4, comma 4, del medesimo decreto. Il Collegio precisa però che la motivazione del TAR non è apodittica: il contenzioso è oggettivamente privo di profili di complessità ed è seriale, stanti i numerosi, analoghi, precedenti.

L’appello è quindi accolto e la sentenza riformata, con determinazione in 800,00 euro dell’equa liquidazione delle spese del primo grado, oltre accessori e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Le spese del grado di appello, commisurate al solo valore delle spese legali del primo grado, sono liquidate in 300,00 euro oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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