Cessazione della materia del contendere e interesse risarcitorio non dichiarato (TAR Abruzzo n. 273 del 06.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando l’amministrazione, nel corso del giudizio, ha pienamente soddisfatto la pretesa sostanziale del ricorrente, rilasciando i provvedimenti richiesti. In tal caso, perché il giudice amministrativo possa pronunciarsi sull’illegittimità dell’atto impugnato con pronuncia di mero accertamento ai fini risarcitori, è necessario che il ricorrente dichiari espressamente la persistenza dell’interesse risarcitorio, ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. Tale dichiarazione è condizione necessaria e sufficiente perché sorga l’obbligo del giudice di accertare l’illegittimità dell’atto. La rinuncia al mandato difensivo non ha effetti interruttivi o sospensivi del processo, ai sensi degli artt. 85 cod. proc. civ. e 39 cod. proc. amm., né impedisce il passaggio in decisione del ricorso.
Il Fatto
La società ricorrente, esercente l’attività di centro trasmissione dati per conto di una società austriaca, ha domandato al Questore della Provincia di L’Aquila l’autorizzazione all’esercizio della raccolta di scommesse ai sensi dell’art. 88 T.U.L.P.S. Il Questore ha rigettato l’istanza con provvedimento del 19 luglio 2019, notificato il 30 luglio 2019.
La società ha impugnato il diniego davanti al TAR Abruzzo, deducendo eccesso di potere, violazione del diritto dell’Unione e vizi di motivazione, e formulando anche domanda risarcitoria. Nel corso del giudizio il difensore ha rinunciato al mandato. La Questura, con relazione depositata, ha dato atto che la società aveva successivamente regolarizzato la propria posizione e ottenuto i titoli per l’apertura del centro scommesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la rinuncia al mandato del difensore. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 243/2016 — che a sua volta cita le Sez. V n. 3956/2014, n. 3558/2014 e n. 3091/2014 — il TAR rileva che la rinuncia non produce effetti interruttivi o sospensivi del processo, nemmeno in mancanza di sostituzione, e non impedisce il passaggio in decisione. Il difensore resta tenuto a svolgere le sue funzioni fino alla sostituzione.
Passando al merito, il Collegio rileva che nei confronti del ricorso è cessata la materia del contendere. È acclarato che la ricorrente ha poi ottenuto i titoli necessari per l’apertura del centro scommesse, come dichiarato dalla Questura nella propria relazione agli atti. La pretesa sostanziale risulta pertanto pienamente soddisfatta dall’amministrazione.
Il punto decisivo riguarda l’interesse risarcitorio. La ricorrente, pur avendo inizialmente formulato domanda risarcitoria, nulla ha dichiarato in merito alla persistenza di tale interesse dopo la satisfazione della pretesa principale. Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 8/2022, secondo cui la manifestazione dell’interesse risarcitorio, una volta venuto meno quello all’annullamento, costituisce il presupposto indispensabile affinché il giudice possa pronunciarsi sulla legittimità dell’atto con pronuncia di mero accertamento. L’inciso finale dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. — «se sussiste l’interesse ai fini risarcitori» — va inteso in tal senso, quale condizione necessaria e sufficiente dell’obbligo di accertamento.
In assenza di tale dichiarazione, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere. Le spese del giudizio sono integralmente compensate tra le parti per giusti motivi.
Nota della Redazione
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