Inottemperanza al giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2771 del 18.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di un titolo esecutivo giudiziale non impugnato e divenuto definitivo, l’amministrazione che non vi dia esecuzione è in inottemperanza. Il ricorso ex art. 114 cod. proc. amm. è fondato quando l’inadempimento sia allegato e l’amministrazione non lo contesti. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine e, per il caso di perdurante inerzia, nomina un commissario ad acta che adotti gli atti necessari all’assolvimento del mandato. Se il commissario è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’ente debitore, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Il Fatto

La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la sentenza n. 2027/2023 del 12.06.2023, con cui è stato accertato il diritto alla carta docente per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2020/2021, per l’importo di euro 500,00 annui, e il Ministero convenuto è stato condannato a metterla a disposizione. La sentenza è stata notificata al Ministero in data 21.02.2024.

Nonostante la notifica, il titolo è rimasto inadempiuto. Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria del Tribunale in data 28.06.2024, ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha quindi proposto ricorso in ottemperanza, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio premette che la pretesa fatta valere in giudizio dalla ricorrente risulta adeguatamente documentata. A fronte dell’inadempimento allegato, l’amministrazione, costituitasi in data 29.07.2024 a mezzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, non ha contestato in giudizio il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo azionato.

Su questa base il ricorso è dichiarato fondato e merita accoglimento. L’amministrazione va conseguentemente condannata a dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, provvedendo in tal senso entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza.

Decorso infruttuosamente tale termine, il Collegio prevede l’intervento di un commissario ad acta, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura del ricorrente. Il commissario è nominato sin d’ora nel Direttore generale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, o in un dirigente o funzionario dallo stesso delegato, e adotterà gli atti necessari all’assolvimento del mandato, comprese variazioni di bilancio e stipulazione di mutui e prestiti.

Il Tribunale precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso in favore del commissario.

Quanto alle spese, esse seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm., e sono liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori. Il dispositivo accoglie il ricorso, dichiara l’inottemperanza del giudicato, ordina all’ente resistente di darvi esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione, nomina il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia e condanna l’amministrazione alla rifusione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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