Concessioni demaniali marittime concorrenti: la licitazione privata richiede la comparazione delle istanze (TAR Sicilia n. 3361 del 25.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di più domande di concessione demaniale marittima aventi ad oggetto il medesimo bene, l’amministrazione può procedere mediante licitazione privata ai sensi dell’art. 37, comma 3, cod. nav. solo qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai commi precedenti. L’accertamento negativo di tali ragioni presuppone lo svolgimento di un’effettiva comparazione delle istanze secondo i criteri dell’art. 4.2.2. del regolamento dell’AdSP (offerta dei servizi, capacità economico-aziendale e professionale, ricaduta occupazionale, coerenza con le strategie dell’ente, salvaguardia ambientale). L’affermazione apodittica dell’insussistenza delle ragioni di preferenza, priva di riscontro istruttorio, integra violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria.

Il Fatto

La società ricorrente era titolare dal 2014 di una concessione demaniale marittima nel porto di Messina, relativa a un’area di mq 601,40 destinata ad attività cantieristica e di ricerca e sviluppo industriale. Prima della scadenza del titolo, più volte prorogato, la società ha chiesto il rinnovo. A seguito della pubblicazione dell’istanza sull’albo pretorio, una seconda società ha presentato domanda in concorrenza sul medesimo spazio demaniale.

L’Autorità di Sistema Portuale, ritenendo di non poter individuare il richiedente con maggiori garanzie di proficua utilizzazione, ha disposto la licitazione privata con decreto commissariale. La ricorrente ha impugnato tale decreto e la lettera di invito, lamentando l’assenza di istruttoria sulle ragioni di preferenza. Ha poi gravato, con motivi aggiunti, il provvedimento di rigetto della propria istanza di rinnovo e, infine, l’ordinanza-ingiunzione di sgombero dell’area.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di tardività delle prime tre censure dei motivi aggiunti: le doglianze coincidono con quelle del ricorso introduttivo e sono state riproposte per far valere l’illegittimità derivata del provvedimento successivo per effetto dei vizi dell’atto presupposto.

Nel merito la questione è di puro diritto. L’art. 37 cod. nav. prevede che, in caso di più domande, sia preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione e un uso rispondente a più rilevante interesse pubblico; solo qualora non ricorrano tali ragioni si procede a licitazione privata. L’art. 4.2.2. del regolamento d’uso delle aree demaniali individua i criteri di valutazione. Il quadro normativo impone quindi che la licitazione privata sia un’opzione residuale, praticabile solo dopo l’accertamento negativo delle ragioni di preferenza.

Il Tribunale rileva che nel procedimento non è dimostrato lo svolgimento di alcuna istruttoria in tal senso. Il decreto n. 105/2024 si limita ad affermare in modo apodittico l’esito dell’«approfondito esame delle istanze», senza che di tale esame vi sia traccia negli atti. Dagli atti risultano solo le richieste di informazioni inviate ai due aspiranti concessionari, prive di una vera valutazione comparativa. La necessità della comparazione era del resto evidenziata dalla relazione del Direttore dell’Area VII, che aveva rimesso la pratica al Commissario per le determinazioni conseguenziali al prosieguo dell’istruttoria.

Il Collegio richiama il proprio precedente TAR Sicilia, Catania, sentenza n. 1928/2025, secondo cui la procedura di comparazione deve essere attivata in presenza di più domande di concessione. In assenza di prove sull’effettiva comparazione delle due istanze, il decreto che ha disposto la licitazione privata sulla base di un’affermazione apodittica è illegittimo per violazione degli artt. 37 cod. nav. e 4.2.2. del regolamento, oltre che per eccesso di potere desunto dagli indici sintomatici del difetto di motivazione e di istruttoria.

Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono pertanto accolti, con annullamento dei provvedimenti impugnati e salvezza delle ulteriori determinazioni dell’Autorità. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 4.000,00, oltre accessori, a carico dell’amministrazione e della controinteressata in parti uguali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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