Inottemperanza al giudicato e carta elettronica docente: termini e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2884 del 24.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’amministrazione quando, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, il debitore pubblico non abbia eseguito il pagamento disposto dal titolo esecutivo. L’assenza di contestazioni sull’an e sul quantum del credito e l’inerzia processuale dell’amministrazione confermano l’inadempimento. Il giudice assegna un nuovo termine per l’esecuzione e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta al fine di garantire l’effettività della tutela giurisdizionale.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 442/2024, pubblicata il 30 gennaio 2024 e passata in giudicato, era stato accertato il diritto della ricorrente a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate, con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme.
Il titolo, munito di formula esecutiva, era stato ritualmente notificato all’amministrazione debitrice. Non essendo intervenuto alcun pagamento, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, resistendo senza formulare deduzioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato ritualmente all’amministrazione. È quindi decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente hanno palesato che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituito in giudizio, non ha formulato alcuna deduzione sul punto né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura.
Da ciò il Tribunale ha tratto la conseguenza che il credito non è contestato nell’an e nel quantum. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto, con dichiarazione di inottemperanza del Ministero intimato rispetto agli obblighi di pagamento contenuti nel titolo.
Il Collegio ha quindi assegnato all’amministrazione il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti. Per il caso di inutile decorso del termine, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento.
Il commissario dovrà provvedere entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della parte ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, e invierà poi alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati. Il compenso sarà determinato e liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Le spese di lite, liquidate in euro 1000,00 oltre oneri, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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