L’inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato sulla carta docente integra inottemperanza (TAR Lazio n. 9089 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione di una sentenza passata in giudicato, che riconosca al docente il diritto all’accredito sulla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, integra gli estremi della inottemperanza. Il giudice dell’ottemperanza, accertato il decorrere del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, ordina l’esecuzione del giudicato e nomina sin da ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. La condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere disposta solo in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati.
Il Fatto
Un docente, risultato vittorioso nel giudizio innanzi al Tribunale di Roma – Sezione Lavoro e Previdenza, aveva ottenuto l’accertamento del diritto a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, per un importo complessivo di € 2.500,00.
Nonostante il passaggio in giudicato della sentenza, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alle statuizioni. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la condanna dell’amministrazione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha dichiarato il ricorso ammissibile, in quanto ritualmente notificato e fondato sulla definitività del provvedimento giurisdizionale di cui era chiesta l’esecuzione, e sussistente la competenza territoriale del Tribunale ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a..
Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’avvio dell’esecuzione era decorso e l’amministrazione non aveva eccepito alcun adempimento, né fornito giustificazioni per l’inerzia serbata. Tale comportamento omissivo integra gli estremi della inottemperanza, come costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, richiamata anche da Cons. Stato, sez. II, n. 5072 del 2023.
La Corte ha precisato che il giudizio di ottemperanza ha lo scopo di far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia illegittimamente negati dall’amministrazione. L’amministrazione è sempre tenuta ad eseguire il giudicato e non può sottrarsi a tale obbligo per ragioni di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, non avendo alcuna discrezionalità sull’an e sul quando, ma al più una limitata discrezionalità sul quomodo.
Il Collegio ha accolto il ricorso, ordinando al Ministero di dare esatta esecuzione alla sentenza nel termine di 60 giorni e nominando sin da ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici. Ha invece rigettato la domanda di penalità di mora, ritenendo non sussistenti allo stato i presupposti, e ha disposto l’invio del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti e all’OIV del Ministero, per la persistente inerzia nel pagamento del bonus docente.
Nota della Redazione
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