Atto confermativo dell’ordine di demolizione e riesame della sanatoria edilizia (C.G.A.R.S. n. 254 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’atto amministrativo che si limiti a prendere atto di una richiesta di riesame, richiamando la precedente istruttoria e l’ordine di demolizione divenuto definitivo, senza una nuova ponderazione degli interessi, è meramente confermativo e non è autonomamente impugnabile per difetto di lesività. Una volta che il provvedimento sanzionatorio sia divenuto definitivo per mancata impugnazione del rigetto dell’istanza di sanatoria e per l’inammissibilità del ricorso straordinario, non sussiste alcun obbligo di provvedere in capo all’Amministrazione sulla richiesta di riesame. Non è configurabile alcun legittimo affidamento in capo a chi sia divenuto proprietario dopo l’adozione dei provvedimenti negativi. Nessun silenzio significativo può maturare sull’istanza di riesame, in disparte il regime vincolato dell’area d’interesse.
Il Fatto
L’originaria proprietaria presentava nel 1986 domanda di sanatoria edilizia per un fabbricato ultimato nel 1976. Nel 1997 interveniva un’ordinanza di demolizione. Il fabbricato veniva reintestato alle eredi, odierne appellanti, a seguito del decesso della de cuius nel 2002; le stesse, nel 2003, integravano la documentazione e chiedevano nuovamente il rilascio.
Il Comune ingiungeva una nuova demolizione sulla base delle risultanze catastali, senza riferimento all’integrazione documentale. Le eredi impugnavano dinanzi al TAR Sicilia, che respingeva il ricorso con sentenza n. 2621/2022. Propongono quindi appello, lamentando contraddittorietà della declaratoria di carenza di interesse, violazione degli obblighi procedimentali, lesione del legittimo affidamento e maturazione del silenzio assenso.
La Motivazione della Corte
L’appello è infondato e il Collegio può prescindere dall’esame delle eccezioni dell’appellata. Il provvedimento impugnato è qualificato come atto conformativo della precedente ordinanza di demolizione, rispetto alla quale era stato esperito il ricorso straordinario al Presidente della Regione, conclusosi con decreto preceduto dal parere del C.G.A. che lo aveva dichiarato inammissibile per mancata impugnazione del rigetto dell’istanza di sanatoria.
Richiamando l’orientamento di Cons. Stato, Sez. III, n. 8590 del 2021, il Collegio distingue gli atti di conferma dagli atti meramente confermativi: questi ultimi presuppongono l’insussistenza di valide ragioni di riapertura del procedimento; mancando la riapertura e la nuova ponderazione degli interessi, sono insuscettibili di autonoma impugnazione. Nella specie, la richiesta del 2003 mirava a un riesame, ma l’Amministrazione ha solo preso atto dell’istanza, richiamando l’istruttoria precedente e l’ordine del 1997.Legittimo affidamento
Il primo motivo è respinto: non vi è contraddizione nella sentenza di primo grado, che ha correttamente valorizzato la natura del ricorso straordinario per escludere un procedimento ancora aperto e ha riconosciuto la discrezionalità amministrativa nel riesame. Il Collegio richiama il ne bis in idem e la qualificazione del ricorso straordinario come rimedio giustiziale, alternativo a quello giurisdizionale, operata dall’Adunanza Plenaria n. 11 del 2024.
Neppure è fondato il secondo motivo, perché nessun obbligo di provvedere sussisteva in capo all’Amministrazione. Quanto all’affidamento, esso non poteva configurarsi, essendo la sanatoria respinta nel 1997 e il ricorso straordinario dichiarato inammissibile; i provvedimenti negativi non erano notificabili alle appellanti, divenute proprietarie solo nel 2002, e correttamente l’ordine è stato notificato alle nuove proprietarie, senza obbligo di esaminare la richiesta di riesame.
Infine, nessun silenzio significativo può ritenersi maturato sull’istanza, in disparte il regime vincolato dell’area d’interesse. L’appello è respinto, con condanna alle spese del secondo grado e ordine di esecuzione da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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