CIGO, crisi da riduzione ordini di un solo cliente non è fatto (TAR Lombardia n. 5 del 04.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La cassa integrazione guadagni ordinaria presuppone una situazione di crisi aziendale non imputabile all’imprenditore né ai lavoratori, riconducibile a fattori esterni ed estranea al rischio di impresa. La riduzione degli ordinativi provenienti da un solo cliente non costituisce, di per sé, circostanza estranea all’organizzazione e alla programmazione aziendale, ma rientra nella normale gestione del rapporto contrattuale. Sull’azienda richiedente grava l’onere della prova dell’eccezionalità e della straordinarietà della flessione degli ordini, non surrogabile da affermazioni generiche. Il sindacato del giudice amministrativo sul diniego dell’INPS è limitato ai profili di manifesta illogicità, incongruenza o travisamento dei fatti, in ragione dell’ampia discrezionalità tecnica dell’Ente.

Il Fatto

La società ricorrente presenta in data 15.09.2021 domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria per il periodo dal 13.09.2021 al 17.10.2021, indicando la causale “mancanza di ordini, commesse e lavoro”. L’INPS, dopo richieste istruttorie volte a chiarire le ragioni della contrazione, rigetta l’istanza con provvedimento del 29 ottobre 2021.

La società impugna il diniego davanti al TAR Lombardia, deducendo la carenza di motivazione e l’erronea valutazione del requisito della non imputabilità. Secondo la ricorrente, la flessione degli ordini sarebbe dipesa dalla riduzione degli acquisti di dispositivi medici da parte di una società egiziana, a sua volta determinata dalla contrazione del mercato conseguente alla pandemia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo perché la motivazione, pur sintetica, è conforme all’art. 3, comma 1, legge n. 241/1990: l’INPS ha dato conto degli elementi istruttori e ha qualificato le ragioni addotte come situazioni rientranti nella normale gestione del rapporto contrattuale. Richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 7678 del 2023, il Tribunale ricorda che l’obbligo di esame delle memorie difensive non impone una confutazione analitica di ogni argomento.

Sul secondo motivo il Collegio richiama il quadro normativo: l’art. 11 d.lgs. n. 148/2015 e l’art. 3 del decreto ministeriale n. 95442/2016. La socializzazione del costo del lavoro opera solo in presenza di accadimenti che esulano dalla sfera di controllo e prevedibilità dell’imprenditore, compresi i “fatti umani esterni” che sfuggono al dominio dell’organizzatore. I fatti causativi devono risultare estranei non solo all’imprenditore, ma anche ai soggetti con i quali lo stesso ha concluso contratti, altrimenti l’istituto si traduce in un meccanismo di immediata socializzazione del rischio di impresa.

Applicando tali principi, il Tribunale esclude che la riduzione degli ordinativi annuali da parte di un solo cliente sia circostanza estranea all’organizzazione aziendale, sotto due profili. Quanto al primo, la società non ha dato conto degli ordinativi degli altri distributori, pur affermando di operare in più paesi: manca la prova della diversificazione dell’attività produttiva. Quanto al secondo, la riduzione risulta riferibile alla sfera organizzativa di un soggetto con il quale la ricorrente intrattiene rapporti commerciali, cosicché il rimedio è quello della responsabilità contrattuale ordinaria.

Il Collegio rileva inoltre che la clausola di ordinativo minimo annuale avvalora la riconducibilità della contrazione alla normale gestione del rapporto contrattuale. La ricorrente non ha provato la causa della flessione da parte della società egiziana, limitandosi ad affermazioni generiche sugli effetti della pandemia. L’onere della prova grava sul richiedente l’integrazione salariale, secondo Cons. Stato, Sez. III, n. 7098 del 2022 e Cons. Stato, n. 3470/2023: occorre dimostrare l’eccezionalità della flessione, non surrogabile con il mero confronto delle commesse.

Da ultimo, il sindacato giurisdizionale sul diniego è limitato ai profili di manifesta illogicità e travisamento, in ragione dell’ampia discrezionalità tecnica dell’Ente. Tali vizi non sono ravvisabili; il ricorso è infondato e viene respinto, con compensazione delle spese di lite per la particolare natura della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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