Nessun subentro mortis causa in concessione demaniale scaduta già cessata (Cons. Stato n. 647 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel campo delle concessioni di beni pubblici non è configurabile un generalizzato subentro mortis causa degli eredi nel titolo concessorio, che è rilasciato intuitu personae all’esito di una procedura comparativa e per una finalità determinata. Il subentro previsto dall’art. 46, terzo comma, cod. nav. ha natura di norma speciale ed eccezionale, non applicabile in via analogica fuori dai casi regolati, e presuppone in ogni caso la sussistenza dell’idoneità tecnica ed economica degli eredi. Il subentro non può neppure intervenire in una concessione già scaduta e relativa a un’attività economica definitivamente cessata. Esso non può inoltre “frazionare” il titolo originario né convertirne la finalità imprenditoriale in un uso abitativo, evenienza che richiede una nuova e separata istanza, da valutare dall’amministrazione nei suoi presupposti economici e giuridici.

Il Fatto

Il titolare di una concessione regionale su un’area demaniale costiera, rilasciata per l’esercizio di attività artigianale di allestimento e riparazione di natanti e comprensiva di un fabbricato adibito ad abitazione, era deceduto nel 2019. La concessione era scaduta nel 2013 e non era stata rinnovata; l’attività imprenditoriale era cessata nel 2015.

La moglie e le figlie del concessionario hanno chiesto alla Regione il subentro mortis causa nel titolo, anche al fine di conservare l’uso abitativo dell’immobile. La Regione ha rigettato l’istanza, osservando che l’istituto del subentro non è previsto e che l’atto concessorio doveva ritenersi decaduto, con invito al rilascio entro il 31 dicembre 2020. Il TAR ha respinto il ricorso e le eredi hanno proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge il gravame. Il Collegio ritiene assorbente un dato preliminare: non è nemmeno ipotizzabile il subentro degli eredi in una concessione già scaduta nel 2013 per l’esercizio di un’attività economica cessata nel 2015. La questione dell’applicabilità dell’istituto passa così in secondo piano.

La tesi delle appellanti si fondava sull’applicazione analogica delle disposizioni del codice della navigazione, in particolare dell’art. 46, terzo comma, cod. nav., richiamato per le zone portuali dall’art. 58. Il Collegio non segue questo percorso: la vicenda resta decisa dal rilievo che il subentro non può operare su un titolo ormai esaurito, né convertire, mediante un auspicato frazionamento dell’originario titolo, una concessione per attività artigianale in una concessione ad uso abitativo.

Il Consiglio conferma la motivazione del primo giudice: la concessione originaria aveva ad oggetto una specifica attività imprenditoriale entro una data area, mentre le ricorrenti chiedono un titolo su beni limitati, con altri termini e per finalità esclusivamente abitative. Si tratterebbe di un’altra concessione, da richiedere con separata istanza.

È respinta anche la pretesa di un diritto di abitazione ex art. 540, secondo comma, cod. civ., perché la norma presuppone la proprietà dell’immobile in capo al de cuius e perché, alla scadenza, per il principio dell’accessione gratuita, l’ampliamento è stato acquisito in proprietà superficiaria dalla Regione. Nessun diritto superficiario può quindi vantarsi, mancando un provvedimento costitutivo.

Quanto all’omesso preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, il Collegio ne riconosce la valenza meramente formalistica: l’istanza non avrebbe potuto trovare accoglimento. Le censure sul termine di quattro mesi per il rilascio sono dichiarate improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. Resta ferma la possibilità di presentare una nuova richiesta per fini abitativi, da valutare nei presupposti economici e giuridici, con spese del grado compensate e contributo unificato a carico delle appellanti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 540 c.c.

Tutte le 24 sentenze sull'art. 540 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *