Revisione prezzi tra discrezionalità e diritto soggettivo: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Toscana n. 1559 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di revisione prezzi, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm., copre le controversie in cui la clausola revisionale lascia permanere una posizione di potere o di discrezionalità in capo all’amministrazione committente. Quando invece la clausola contrattuale individua in modo puntuale e vincolante tempi e criteri del compenso revisionale, ancorandolo a parametri certi e obiettivi, la pretesa dell’appaltatore si configura come mera domanda di adempimento contrattuale. In tal caso la controversia ha ad oggetto l’accertamento di un diritto soggettivo e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Restano estranei alla giurisdizione esclusiva i comportamenti posti in essere in carenza di potere o in via di mero fatto.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di un contratto di servizi di pulizia per istituti scolastici stipulato tramite convenzione Consip e successivi atti aggiuntivi, ha chiesto l’accertamento del proprio diritto alla revisione prezzi a partire dal settembre 2018, con condanna dell’amministrazione al pagamento del compenso maturato e degli interessi moratori. La società ha fondato la pretesa sull’art. 9.4 del Capitolato Tecnico e sull’art. 10, comma 5, della Convenzione Consip, che prevedono l’aggiornamento annuale del canone in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT FOI.

L’amministrazione resistente ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, l’intervenuta decadenza del diritto per mancanza di tempestive richieste nel corso dell’esecuzione. La causa è giunta alla decisione sull’eccezione pregiudiziale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione di giurisdizione, richiamando l’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm., che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica. Tale disposizione è letta dalla giurisprudenza in senso ampio, comprendendo sia la contestazione sulla spettanza del riconoscimento sia quella sull’importo quantificato (richiamata Consiglio di Stato, sezione III, n. 2157 del 2022).

Tale ampiezza incontra però un limite quando oggetto del contendere è esclusivamente l’espletamento di una prestazione già puntualmente prevista nel contratto e disciplinata nell’an e nel quantum. In questa ipotesi la domanda dell’appaltatore costituisce pretesa di adempimento contrattuale e comporta l’accertamento di un diritto soggettivo, con giurisdizione del giudice ordinario. Il Collegio richiama sul punto Cass. civ., Sezioni Unite, n. 18374 del 2023 e n. 3935 del 2022, oltre a Cons. Stato, sez. V, n. 1069 del 2024 e sez. III, n. 7291 del 2023.

Il Collegio conforta l’interpretazione con l’insegnamento costituzionale: la giurisdizione esclusiva si giustifica solo quando la pubblica amministrazione agisce esercitando un potere autoritativo (richiamate Corte costituzionale n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006).

Applicando tali principi, il Collegio rileva che la clausola invocata individua compiutamente sia le tempistiche (primo aggiornamento dopo dodici mesi, previa formale comunicazione) sia i criteri di determinazione dell’importo (variazione dell’indice FOI), ancorando il diritto a parametri certi e obiettivi. Anche il richiamo ai dati dell’art. 7, comma 4, lett. c), d.lgs. n. 163/2006 rinvia a costi standardizzati pubblicati annualmente, privi di margine valutativo. La discrezionalità dell’amministrazione risulta quindi assorbita da vincolanti parametri contrattuali.

Pertanto il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la stessa al giudice ordinario. Trovano applicazione gli effetti conservativi dell’art. 11 cod. proc. amm., con salvezza degli effetti sostanziali e processuali qualora il processo sia riproposto avanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono compensate in ragione della definizione in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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