Acquisizione area ulteriore e parziale ottemperanza all’ordine di demolizione (TAR Sicilia n. 3437 del 22.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili abusivi e dell’area di sedime costituisce effetto automatico della mancata ottemperanza all’ordine di demolizione ed è atto dovuto, privo di contenuto discrezionale, subordinato al solo accertamento dell’inottemperanza e al decorso del termine di novanta giorni. La parziale ottemperanza all’ordine di demolizione equivale a inottemperanza, poiché la lesione dell’assetto del territorio permane fino alla riduzione in pristino e al destinatario non è consentito selezionare quali opere rimuovere, in forza del principio di unitarietà dell’abuso. Per le opere realizzate all’interno di un fabbricato assentito con regolare concessione, riconducibili alla ristrutturazione edilizia anche “pesante” ex art. 10, comma 1, d.P.R. n. 380/2001, l’art. 33 d.P.R. n. 380/2001 esclude l’acquisizione e impone la sola sanzione pecuniaria. L’acquisizione dell’area ulteriore rispetto al sedime, pur doverosa, va motivata volta per volta con l’esplicitazione delle modalità di delimitazione, non essendo predeterminata nel massimo dal legislatore.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un lotto in zona agricola, impugnavano la determinazione con cui il Comune aveva disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di plurime opere abusive e della relativa area, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. Il provvedimento scaturiva dal verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, nel quale si dava atto della rimozione di una sola struttura chiusa, con permanenza dei pilastrini di ferro.
I ricorrenti deducevano l’avvenuta parziale demolizione, l’avvenuto arretramento di alcuni corpi di fabbrica, la riconducibilità delle opere interne al fabbricato assentito alla ristrutturazione edilizia con applicazione dell’art. 33 in luogo dell’art. 31, il difetto di motivazione sull’area ulteriore acquisita e l’omessa comunicazione di avvio del procedimento. Il Comune resisteva chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo. Richiamando Cons. Stato, sez. VII, n. 7826/2023, ribadisce che l’acquisizione è atto dovuto e privo di discrezionalità. La parziale ottemperanza equivale a inottemperanza, secondo l’insegnamento di TAR Campania, sez. VII, n. 5031/2020 e TAR Campania, sez. IV, n. 696/2023: la lesione del territorio permane e il destinatario non può selezionare le opere da rimuovere, in virtù dell’unitarietà dell’abuso. La demolizione parziale della struttura non merita quindi alcun positivo apprezzamento.
Accoglie invece il secondo motivo. Le opere interne al fabbricato assentito con regolare concessione vanno ricondotte alla ristrutturazione edilizia, anche “pesante”, ex art. 10, comma 1, d.P.R. n. 380/2001. In tale ambito l’art. 33 esclude l’acquisizione gratuita del manufatto e del sedime, come affermato da TAR Campania, sez. VI, n. 3684/2021: il provvedimento è annullato in parte qua.
Accoglie anche l’ultimo motivo. Richiamando Cons. Stato, sez. IV, n. 3949 del 2021 e TAR Sicilia, Catania, sez. II, n. 1625/2023, il Collegio distingue l’area di sedime, per la quale l’automatismo acquisitivo rende superflua ogni motivazione ulteriore, dall’area ulteriore. Quest’ultima, pur di acquisizione doverosa, va motivata con l’esplicitazione delle modalità di delimitazione, perché il legislatore ha fissato solo un massimo e un criterio rapportato alla normativa urbanistica del singolo caso, delineando un procedimento di determinazione della pertinenza urbanistica.
Il ricorso è dunque accolto parzialmente: il provvedimento è annullato per le opere interne e per l’area ulteriore rispetto al sedime. Il limitato accoglimento giustifica la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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