Abuso edilizio unitario e insussistenza dell’edilizia libera per gazebo e recinzione (TAR Sicilia n. 289 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le sanzioni amministrative per gli abusi edilizi hanno carattere reale e colpiscono tanto il proprietario quanto il responsabile dell’abuso, sicché l’erronea indicazione della particella catastale non inficia il provvedimento ove l’opera sia descritta con precisione e il destinatario ne abbia compreso il contenuto. L’intervento edilizio va valutato nella sua unitarietà: la compresenza di muretti, cancelli, pilastri in cemento armato, pavimentazione e aiuola impedisce la qualificazione delle opere come edilizia libera, non integrando la struttura i requisiti della pergotenda elaborati dalla giurisprudenza. Le opere così realizzate costituiscono nuova costruzione soggetta a permesso di costruire; l’integrale riduzione in pristino o l’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 devono riferirsi al complessivo intervento abusivo e non alla singola opera.

Il Fatto

La ricorrente impugna la determinazione con cui il Comune le ha ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 37, comma 1, d.P.R. n. 380/2001, come recepito dalla normativa regionale, in relazione a opere realizzate su un’area antistante la propria abitazione. L’accertamento della Polizia Municipale risale al 2022; il provvedimento sanzionatorio è stato notificato nel giugno 2024.

La ricorrente deduce la carenza di legittimazione passiva, sostenendo che la particella indicata dal Comune non esisterebbe e non sarebbe a lei riconducibile, e in subordine l’illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione e per qualificazione dell’intervento come edilizia libera. Il Comune non si costituisce. La causa giunge in decisione all’esito dell’udienza pubblica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione della fattispecie sanzionatoria. Le sanzioni per abusi edilizi hanno carattere reale: vanno ingiunte tanto al proprietario quanto al responsabile dell’abuso. Il Comune, infatti, non ha individuato la ricorrente come proprietaria dell’area, ma come responsabile delle opere. Ne consegue che i rilievi sulla titolarità della particella sono destituiti di fondamento.

Quanto all’erronea indicazione catastale, il Tribunale la ritiene irrilevante. Il provvedimento descrive puntualmente gli abusi e li colloca in un terreno antistante l’abitazione; la stessa ricorrente, nel gravame, riconosce che l’intervento è a lei riconducibile e dimostra di aver compreso il contenuto dell’atto. La contestazione sulla indeterminatezza non regge.

Sul versante sostanziale, il Collegio valuta l’intervento nella sua unitarietà. La fattispecie comprende una recinzione perimetrale con muretti sormontati da rete, un cancello pedonale, un cancello scorrevole su pilastri in cemento armato, una pavimentazione in battuto di cemento, un gazebo con telo plastico e un’aiuola. Tale complesso non è sussumibile nell’edilizia libera.

Il Tribunale richiama l’orientamento consolidato sulla pergotenda: è necessario che l’opera non determini nuovi volumi o superfici utili, che sia struttura leggera e non stabilmente infissa al suolo, che l’elemento principale sia la tenda e che la struttura ne costituisca mero accessorio, con elementi di copertura amovibili e retraibili, privi di fissità e stabilità tali da alterare la sagoma dell’edificio principale (Cons. Stato, Sez. II, n. 2053 del 15 marzo 2024; Cons. Stato, Sez. VI, n. 8349 del 18 ottobre 2024). La struttura in esame, per recinzione, pilastri e pavimentazione cementata, non risponde a tali requisiti.

L’intervento costituisce quindi nuova costruzione, soggetta a permesso di costruire. Quanto alle conseguenze, il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. VI, n. 515/2021: le opere connesse danno luogo a intervento unitario, per il quale si procede all’integrale ripristino ovvero a istanza di accertamento di conformità riferita al complesso delle opere, non essendo possibile distinguere tra parti sanabili ed edilizia libera. Il ricorso è rigettato; nulla sulle spese per la mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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