Atto di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione e natura non provvedimentale (C.G.A.R.S. n. 387 del 27.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione di un’opera abusiva, con i conseguenti effetti di cui all’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, non costituisce atto provvedimentale, ma mera constatazione del presupposto oggettivo dell’effetto traslativo della proprietà, operante ipso iure quale automatica conseguenza della mancata ottemperanza. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso proposto avverso tale atto, non essendo configurabile un vizio di legittimazione a carico del destinatario della comunicazione, che rende l’atto efficace nei suoi confronti ai sensi dell’art. 21-bis l. n. 241/1990. La motivazione sintetica della sentenza, ove consenta di ricostruire l’iter logico del giudice, non integra nullità per motivazione apparente né viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, trovando fondamento nelle norme processuali che legittimano l’esposizione concisa delle ragioni della decisione. La conferma della statuizione in rito preclude la disamina del merito.
Il Fatto
Il Comune, accertata l’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione impartita nel 2009 per opere edilizie abusive, e formatosi il silenzio-diniego sull’istanza di sanatoria, ha disposto con provvedimento del 2013 l’acquisizione delle opere, dell’area di sedime e di quella pertinenziale, comunicando la costituzione del titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari. I ricorrenti hanno impugnato l’atto davanti al TAR Sicilia, che ha dichiarato il ricorso inammissibile per la natura non provvedimentale dell’atto gravato, dopo aver sottoposto la questione al contraddittorio ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm.. Le interessate hanno proposto appello, dolendosi del mancato rinvio al giudizio sugli atti presupposti e deducendo vizi di motivazione e di legittimazione, oltre alla riproposizione dei motivi di primo grado.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, incentrato sulla pregiudizialità del giudizio sugli atti presupposti e sulla richiesta di sospensione, non è più assistito da interesse concreto: con la sentenza n. 206 del 18 marzo 2024 il Consiglio ha respinto l’appello asseritamente pregiudiziale. La questione diviene quindi priva di rilievo pratico.
Quanto al secondo motivo, la Corte esclude che la motivazione della sentenza appellata sia apparente o tautologica, escludendo la nullità di cui agli artt. 88, comma 2, lett. d), e 105, comma 1, cod. proc. amm.. Il TAR ha chiaramente ritenuto l’inammissibilità del ricorso per la natura non provvedimentale dell’atto, conclusione che il motivo non contesta nel merito. La sinteticità della motivazione, peraltro, è espressamente legittimata da plurime disposizioni: l’art. 74 cod. proc. amm., l’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., l’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e il già citato art. 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm.. Essa risponde al principio della ragionevole durata del processo, purché non si traduca in un responso oracolare, condizione qui insussistente.
I successivi motivi, dichiaratamente ripropositivi del ricorso introduttivo, sono inammissibili, perché la conferma della statuizione in rito preclude ogni esame del merito. Nel merito gli stessi risultano comunque infondati: l’assoluzione in sede penale di una delle appellanti non incide sul difetto di legittimazione passiva, poiché il provvedimento limitativo acquista efficacia verso ciascun destinatario con la relativa comunicazione ai sensi dell’art. 21-bis l. n. 241/1990. La mancata definizione del giudizio pendente sugli atti presupposti è irrilevante, non essendone stata richiesta la sospensione, e comunque quell’appello è stato respinto dalla sentenza sopra richiamata.
Ne segue il rigetto dell’appello e la conferma della declaratoria di inammissibilità. Nulla è disposto sulle spese, stante la mancata costituzione delle parti intimate. La Corte dispone l’oscuramento delle generalità degli appellanti ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 regolamento UE 2016/679.
Nota della Redazione
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