Inottemperanza all’ordine di demolizione, l’accertamento non richiede l’area di sedime (Cons. Stato n. 8879 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che accerta l’inottemperanza all’ordine di demolizione è atto distinto e autonomo rispetto a quello di acquisizione al patrimonio comunale, che ne costituisce il necessario e successivo sviluppo. Ne consegue che al primo non sono opponibili i requisiti di precisione descrittiva richiesti per il secondo, dovendo l’amministrazione limitarsi a constatare l’inutile decorso del termine e la persistenza dell’abuso. Nell’individuazione del bene, l’atto di accertamento è vincolato alla descrizione contenuta nell’ordinanza demolitoria non ottemperata, della cui legittimità non è più possibile discutere ove si sia formato il giudicato. È pertanto infondata la censura che pretenda l’indicazione dell’area di sedime e dei dati catastali già nella fase di accertamento dell’inottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente aveva impugnato davanti al TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, il provvedimento con cui il Comune aveva accertato l’inottemperanza a una precedente ordinanza di demolizione risalente al 2016. Il primo giudice ha respinto il ricorso, ritenendo non provato il ripristino dello stato dei luoghi e non fondato il dedotto difetto di motivazione.
Avverso tale sentenza l’interessato propone appello articolando due motivi: da un lato contesta la valutazione della prova fotografica offerta; dall’altro deduce la violazione dell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, sostenendo che l’accertamento avrebbe dovuto individuare con precisione l’area da acquisire. Il Comune si costituisce per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da una premessa di carattere processuale: la legittimità delle ordinanze di demolizione era già stata confermata con una precedente sentenza del Consiglio di Stato, passata in giudicato prima dell’adozione dell’atto impugnato. Da quel giudicato deriva quindi l’accertamento dell’inottemperanza dei provvedimenti demolitori. Ogni discussione sulla validità del titolo demolitorio risulta perciò preclusa.
Quanto al primo motivo, il Consiglio di Stato conferma il ragionamento del primo giudice sulla insufficienza della documentazione fotografica prodotta dall’appellante. La fotografia è priva di data certa: non vi è oggettiva certezza che lo stato dei luoghi in essa rappresentato fosse anteriore all’adozione del provvedimento. La legittimità dell’atto va infatti valutata con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della sua emanazione. Assume rilievo, sul punto, la verifica effettuata dall’amministrazione, con rilievi fotografici confluiti in una relazione tecnica, che ha documentato la persistenza dell’abuso.
Il secondo motivo è dichiarato infondato per una ragione dirimente: il provvedimento impugnato non ha disposto l’acquisizione del bene al patrimonio comunale. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 16 del 2023, il Collegio ricorda che la mancata ottemperanza impone l’emanazione del separato atto di acquisizione. È quindi inconferente ogni richiamo ai requisiti di contenuto di quest’ultimo provvedimento.
Nell’atto di accertamento dell’inottemperanza l’amministrazione è vincolata alla descrizione del bene contenuta nell’ordinanza non ottemperata, che ne costituisce il presupposto. L’area di sedime e i dati catastali saranno individuati solo nel successivo atto di acquisizione. Il dedotto vizio motivazionale non sussiste e l’appello è respinto, con condanna dell’appellante alle spese del giudizio.
Nota della Redazione
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