Diniego di permesso di costruire e soccorso istruttorio nel procedimento edilizio (Cons. Stato n. 7742 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il soccorso istruttorio nel procedimento di rilascio del permesso di costruire, disciplinato dall’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001, opera nei limiti delle modifiche di modesta entità al progetto e delle integrazioni documentali richieste d’ufficio. Non può essere invocato per imporre all’amministrazione di supplire a una revisione sostanziale del progetto, il cui onere grava sul privato istante. Nel procedimento edilizio il privato che, in risposta al preavviso di rigetto, riconosca le criticità urbanistiche e si impegni a presentare un progetto revisato, ma non lo faccia, non può imputare al Comune il mancato superamento dei rilievi. Il provvedimento di diniego fondato su più ragioni autonome è legittimo quando una sola di esse resista allo scrutinio giurisdizionale.

Il Fatto

I ricorrenti chiedevano al Comune il rilascio del permesso di costruire per un fabbricato da adibire a officina elettrauto e negozio di parrucchiera, su un lotto ricadente in zona D2 secondo il piano regolatore. Dopo il preavviso di rigetto, l’amministrazione negava definitivamente il titolo edilizio con due ordini di rilievi: l’incompatibilità dell’attività artigianale con la destinazione commerciale e direzionale della zona, e l’interferenza del fabbricato con una strada di piano prevista dal P.R.G. che attraversava il lotto.

I ricorrenti impugnavano il diniego davanti al TAR Calabria, sede di Reggio Calabria, chiedendo anche la condanna al rilascio del provvedimento. Il TAR rigettava il ricorso dichiarandolo manifestamente infondato, senza esaminare l’eccezione di carenza di interesse sollevata dal Comune. Proponevano quindi appello, dolendosi del mancato recepimento delle osservazioni procedimentali e del comportamento poco collaborativo dell’ente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto la struttura del provvedimento impugnato, qualificandolo come atto plurimotivato: le due ragioni ostative, entrambe di carattere urbanistico, riproducono esattamente i rilievi già contenuti nel preavviso di rigetto e ciascuna è idonea, da sola, a sorreggere il diniego. Richiamando la giurisprudenza consolidata — tra cui Cons. Stato n. 4866 del 2020 — la sentenza ribadisce che, in presenza di un atto fondato su una pluralità di ragioni autonome, il rigetto delle censure contro una sola di esse rende superfluo l’esame delle altre.

Quanto al primo profilo, gli appellanti avevano essi stessi ammesso l’inadeguatezza del progetto e la sua incompatibilità urbanistica, impegnandosi a presentarne una versione conforme. L’amministrazione non aveva quindi nulla da confutare: il diniego costituiva lo scontato esito di una carenza progettuale già evidenziata e non superata. Sul secondo profilo, la ditta si era limitata ad affermare che la strada di piano non attraversava il lotto, senza produrre alcun elemento descrittivo o cartografico a sostegno.

La Corte esamina poi la censura relativa al mancato soccorso istruttorio. L’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001 prevede due forme di aggiornamento della pratica edilizia: la richiesta di modifiche di modesta entità, che sospende il termine procedimentale, e l’interruzione per documentazione integrativa. Da tale disciplina si ricava che l’istituto opera per integrazioni di lieve entità o meramente documentali; nel caso concreto si trattava invece di modifiche sostanziali implicanti una revisione pressoché totale del progetto, onere che incombeva sul privato. Né il Comune avrebbe potuto sostituirsi a questo elaborando esso stesso il progetto.

Il Collegio sottolinea infine l’effetto condizionante delle dichiarazioni rese in sede procedimentale: la ditta aveva orientato il comportamento dell’ufficio annunciando una revisione del progetto poi mai presentata. Ribaltare sul Comune la responsabilità del mancato soccorso istruttorio risulta quindi privo di fondamento. L’appello è respinto, con condanna degli appellanti alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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