Accertamento inottemperanza e sanzione sono atti dovuti dopo il giudicato sul ripristino (TAR Veneto n. 654 del 25.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’atto di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi ha natura meramente ricognitiva e dichiarativa, non costitutiva. Esso è impugnabile davanti al giudice amministrativo esclusivamente per vizi propri, con conseguente inammissibilità dei motivi, anche intrusi, con cui si deducono direttamente o indirettamente vizi degli atti presupposti divenuti intangibili. Formatosi il giudicato sull’ordine di ripristino, l’accertamento dell’inottemperanza e l’irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 costituiscono atti dovuti, privi di vizi propri. Il termine di novanta giorni previsto dall’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 decorre dal rigetto dell’istanza di sanatoria, che segna la cessazione dell’effetto sospensivo dell’ordinanza.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di una ditta individuale, aveva realizzato opere abusive e mutato senza titolo la destinazione d’uso di un’area di sua proprietà, in origine agricola, per esercitarvi attività di autotrasporto e movimentazione di containers. Il Comune le aveva ingiunto il ripristino dello stato dei luoghi con due ordinanze.

Il ricorso avverso tali ordinanze e avverso il diniego di permesso di costruire in sanatoria veniva respinto dal TAR con sentenza confermata dal Consiglio di Stato e passata in giudicato. Constatato il persistente inadempimento all’esito di un sopralluogo, l’Amministrazione ha accertato l’inottemperanza e irrogato la sanzione di € 12.000,00. La ditta ha impugnato tali provvedimenti, deducendo l’insussistenza dell’attività produttiva, l’inefficacia temporanea dell’ordine per effetto dell’istanza di sanatoria, la violazione dell’affidamento e l’irragionevolezza della sanzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da una premessa processuale decisiva: l’atto di accertamento dell’inottemperanza può essere impugnato autonomamente solo per vizi propri. Sono quindi inammissibili i motivi con cui si rimettono in discussione i vizi dell’ordinanza di ripristino divenuta intangibile per formazione del giudicato amministrativo. L’accertamento, infatti, non ha natura costitutiva ma meramente ricognitiva e dichiarativa, come ribadito dal precedente C.G.A.R.S. n. 743 del 2025.

Su questa base il Tribunale esamina i profili di vizi propri. L’inottemperanza all’ordinanza è comprovata dai verbali di sopralluogo e dalle fotografie prodotte dal Comune, dai quali si desume che l’attività sine titolo era in atto: sull’area erano parcheggiati motrici, rimorchi e vetture dei dipendenti, circostanza che, secondo l’id quod plerumque accidit, si spiega solo con lo svolgimento dell’attività lavorativa. Il verbale dà inoltre atto della presenza del muletto per il sollevamento dei containers, privato della batteria per renderlo inutilizzabile.

Quanto al termine, il Collegio osserva che i novanta giorni di cui all’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 sono spirati dal rigetto dell’istanza di sanatoria. A quella data l’ordinanza era valida ed efficace e l’effetto sospensivo prodotto dalla presentazione dell’istanza era cessato. L’effetto acquisitivo ex lege, secondo Cons. St., Ad. Plen. n. 16 del 2023, è dunque maturato prima dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, che esplica effetti solo ex nunc e non ha effetto di giudicato. L’attività è proseguita anche dopo, in spregio al dictum giudiziale, e la successiva sentenza di primo grado non è mai stata sospesa.

Il Collegio esclude altresì la lesione dell’affidamento e della buona fede: il Sindaco si è limitato a rammentare che l’esecuzione dell’ordinanza era atto dovuto, mostrandosi disponibile a concordare modalità e tempi del rilascio. La locuzione usata sottintende la liberazione del cespite, ormai non più di proprietà della ricorrente. Le doglianze sui beni oggetto di acquisizione gratuita sono improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse, non avendo la ricorrente impugnato i provvedimenti successivi che hanno rinnovato la lesione, e comunque infondate per la visione unitaria degli abusi.

La sanzione di € 12.000,00 non è irragionevole né sproporzionata, tenuto conto della natura afflittiva della misura e della gravità della condotta, reiterata e continuativa. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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