Conflitto di interessi del vigile del fuoco e uso del veicolo pubblicitario (TAR Molise n. 361 del 28.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Integra conflitto di interessi, anche solo potenziale, la condotta del pubblico dipendente che sistematicamente conduca e introduca nella sede di servizio un veicolo recante immagini pubblicitarie e logo della ditta del coniuge, operante nel medesimo settore in cui egli svolge la propria mansione. L’obbligo di astensione ex art. 10, comma 3, del Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno e art. 36 del CCNL 5 aprile 1996 tutela l’immagine imparziale dell’Amministrazione e non richiede la prova di un vantaggio concreto. La relativa violazione è sanzionabile ai sensi dell’art. 12, comma 7, del CCNL 26 maggio 2004. Il motivo che alleghi una ritorsione antisindacale in termini apodittici, senza riscontri, è inammissibile per difetto di specificità ex art. 40 cod. proc. amm.
Il Fatto
Il ricorrente, Vigile del Fuoco Coordinatore in servizio presso la Direzione Regionale del Molise, svolge la mansione interna di referente per le attività addestrative e ha conseguito privatamente la qualifica di istruttore cinofilo. La moglie è titolare di una ditta operante nel settore dei servizi cinofili, con sede coincidente con quella dell’associazione presso cui l’unità opera.
Con nota del 7 maggio 2021 il Direttore regionale gli ha diffidato di condurre e parcheggiare nella sede di servizio l’automezzo aziendale della ditta, recante logo e recapiti pubblicitari. Reiterate le condotte, è stato avviato il procedimento disciplinare e irrogata la sanzione del rimprovero scritto, per violazione delle norme sul conflitto di interessi. Il dipendente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR, deducendo difetto di potere, eccesso di potere, violazione del Codice di comportamento e carattere ritorsivo dell’atto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto i motivi che investono l’an del potere disciplinare. Respinta l’eccezione di assenza di base normativa, il Tribunale ricostruisce il sistema: l’art. 12, comma 2, lett. a) e b) e il comma 7 del CCNL 26 maggio 2004, in combinato disposto con l’art. 36 del CCNL 5 aprile 1996, consentono di sanzionare anche le mancanze non tipizzate, purché riconducibili agli obblighi del dipendente. Il comma 7 legittima dunque l’esercizio della potestà disciplinare in caso di violazione dell’obbligo di astensione per conflitto di interesse.
Il motivo sulla pretesa ritorsione antisindacale è dichiarato inammissibile. La censura, osserva il TAR, è apodittica e priva di riscontri, in contrasto con l’onere di specificità dei motivi ex art. 40 cod. proc. amm., richiamando la propria giurisprudenza (T.A.R. Molise n. 187 del 2024 e n. 211 del 2024). Nel merito è comunque manifestamente infondata.
Il nucleo della decisione riguarda il conflitto di interessi. Richiamando T.A.R. Lazio n. 3669 del 2024, Cons. Stato n. 2069 del 2022, Cons. Stato n. 563 del 2004 e Cons. Stato n. 667 del 2019, il Collegio ribadisce che il conflitto rileva anche quando non alteri la regolarità formale dell’azione amministrativa, ma pregiudichi l’immagine imparziale della P.A., secondo il principio per cui la moglie di Cesare non solo deve essere onesta, ma anche apparire tale. La condotta va evitata anche solo se idonea a far dubitare dell’imparzialità.
Nel caso concreto la lesione è evidente: la conduzione del veicolo pubblicitario della ditta del coniuge, operante nella stessa area cinofila in cui il dipendente è referente addestrativo, agevola la riconoscibilità del ricorrente nel ristretto contesto cittadino e il vantaggio dell’impresa familiare, indipendentemente dall’uniforme. Il provvedimento è qualificato come atto plurimotivato: anche un solo motivo resistente alle censure basta a sorreggerlo. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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