Ottemperanza a sentenza del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3418 del 28.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza che l’amministrazione abbia eseguito il pagamento dovuto in forza di titolo giudiziale passato in giudicato e ritualmente notificato, integra l’inottemperanza. L’assenza di contestazione dell’an e del quantum, nonché la mancata allegazione di alcunché sull’andamento della procedura, confermano l’obbligo di provvedere. Il giudice amministrativo assegna un nuovo termine per l’integrale esecuzione e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento. Le spese seguono la soccombenza della parte resistente, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero al pagamento, in favore dell’odierno ricorrente, delle spese di lite liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario e accessori, e in favore di altro soggetto al beneficio della carta elettronica ex art. 1, comma 121, legge n. 107/2015.
La sentenza veniva notificata a mezzo PEC al Ministero, che la riceveva in data 8.9.2023. Decorso il termine dilatorio senza alcun adempimento, il ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento delle spese come liquidate e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento, con vittoria delle spese da distrarre in favore del procuratore antistatario. Alla camera di consiglio il ricorso era trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla verifica del titolo: la sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata ritualmente. Rispetto a essa risulta decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il presupposto processuale dell’ottemperanza è dunque integrato.
Sul piano dell’esecuzione materiale, la documentazione versata in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente palesano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. La resistente, costituita con memoria di stile, non ha formulato deduzioni sul punto né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non è contestato nell’an e nel quantum.
Da ciò deriva la declaratoria di inottemperanza del Ministero. Il giudice assegna un nuovo termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per l’integrale pagamento. Per il caso di inutile decorso nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento.
Il commissario è tenuto a dare corso al pagamento entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura di parte ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione inadempiente; espletate le operazioni, invierà alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati. Il compenso è posto a carico dell’amministrazione inadempiente e sarà determinato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.
Quanto alle spese, il collegio ne dispone la compensazione, considerato che il ricorrente ha già chiesto ottemperanza con altro ricorso. Il dispositivo, peraltro, contiene una statuizione di condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori, da distrarre in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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