Inottemperanza al titolo di condanna e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2122 del 10.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al titolo giudiziale passato in giudicato e ritualmente notificato, l’inottemperanza si accerta quando l’amministrazione non abbia eseguito, neppure parzialmente, il pagamento dovuto entro il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. L’assenza di contestazione sull’an e sul quantum del credito consolida la fondatezza del ricorso. Il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza, assegna all’amministrazione un nuovo termine per l’esecuzione integrale e, per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, nomina sin d’ora commissario ad acta, con facoltà di delega, ponendo compenso e spese a carico dell’amministrazione inadempiente.

Il Fatto

Il Giudice del Lavoro di Milano, con sentenza n. 1382/2023 pubblicata il 18.04.2023, condannava il Ministero convenuto a riconoscere in favore del ricorrente il beneficio della carta elettronica ex art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici indicati nel titolo.

La sentenza era notificata a mezzo PEC al Ministero, che la riceveva il 13.06.2023. Decorreva il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, senza alcun adempimento. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di erogazione della carta per l’importo indicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e la condanna alle spese, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. e rileva che il titolo è passato in giudicato e ritualmente notificato. Da tale notificazione decorre il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

La documentazione versata in atti e le dichiarazioni del ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituito con memoria di stile, non ha formulato deduzioni né indicato l’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non risulta contestato né nell’an né nel quantum.

Su queste premesse il ricorso è fondato e va dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato. Il Collegio assegna all’amministrazione il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura del ricorrente, compiendo gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, e invierà poi una relazione sugli adempimenti realizzati. Il compenso del commissario, posto a carico dell’amministrazione, sarà liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.

Le spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Il Collegio dispone infine l’oscuramento delle generalità del ricorrente ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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