Inottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2121 del 10.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza allorché, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non abbia eseguito il titolo di condanna al pagamento. L’assenza di contestazione nel merito da parte dell’Amministrazione resistente consolida l’accertamento del credito nell’an e nel quantum. Il giudice ordina il pagamento entro un termine e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento, secondo la disciplina dell’art. 114 cod. proc. amm.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 809/2023, il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a riconoscere al ricorrente il beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento professionale, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, a decorrere dall’anno scolastico 2018/19 e fino al 2022/23.

Il ricorrente deduce di aver notificato la sentenza al Ministero in data 20.6.2023 e che, decorso il termine dilatorio di 120 giorni, nessun adempimento è intervenuto. Propone quindi ricorso per l’ottemperanza chiedendo l’ordine di pagamento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta, con condanna alle spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale richiama l’art. 114 cod. proc. amm. quale norma regolatrice del giudizio di ottemperanza e verifica in primo luogo i presupposti. Il titolo è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato, così che il relativo obbligo di conformazione è divenuto certo nella sua portata.

Quanto ai profili temporali, il Collegio accerta che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, stabilito dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. La documentazione in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente dimostrano che l’Amministrazione non ha eseguito alcun pagamento, neppure parziale.

La difesa erariale, costituitasi con memoria di stile, non ha formulato deduzioni né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Da ciò il Tribunale desume che il credito non è contestato nell’an e nel quantum, con la conseguenza che l’inerzia organizzativa dell’Amministrazione non può opporsi all’esecuzione del giudicato.

Il ricorso è pertanto dichiarato fondato e accertata l’inottemperanza del Ministero. Al resistente è assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione per eseguire integralmente i pagamenti. In caso di inutile decorso, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento, che provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a spese dell’Amministrazione inadempiente.

Il compenso del commissario, posto a carico dell’Amministrazione, è liquidato successivamente ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. La Segreteria è incaricata dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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