Inottemperanza al titolo di condanna e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2799 del 21.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza al giudicato di condanna quando l’amministrazione non abbia eseguito il titolo entro il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione. L’inerzia, non contestata nel merito, legittima l’assegnazione di un nuovo termine per il pagamento integrale. Per il caso di ulteriore inadempimento il giudice nomina sin d’ora il commissario ad acta, individuatone il titolare in un organo di vertice, con facoltà di delega, e pone il relativo compenso a carico dell’amministrazione inadempiente, ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
Il ricorrente agisce per l’ottemperanza alla sentenza n. 88/2023 del 03.05.2023 del Tribunale di Lecco, che aveva condannato il Ministero resistente ad erogare in suo favore il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “carta elettronica”, ai sensi dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2017/18 al 2018/19.
Il titolo, passato in giudicato, è stato notificato a mezzo PEC al Ministero, che lo ha ricevuto il 26 maggio 2023. Da quella data decorreva il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Secondo il ricorrente nessun adempimento è intervenuto. La domanda chiede l’ordine di pagamento della carta docente per euro 1.000,00 e, in caso di perdurante inerzia, la nomina di un commissario, con vittoria di spese da distrarre al procuratore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esamina anzitutto il presupposto dell’azione: il titolo di cui si chiede l’ottemperanza è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato. Rispetto ad esso è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento stabilito dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. La questione si incentra dunque sull’esecuzione materiale della condanna.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituito con memoria di stile, non ha formulato deduzioni né indicato l’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non risulta contestato nell’an e nel quantum.
Da ciò deriva la declaratoria di inottemperanza del Ministero, che non ha eseguito i pagamenti cui si riferisce il titolo. Il Collegio assegna all’amministrazione il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per procedere integralmente.
In caso di inutile decorso, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Al commissario è assegnato l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura del ricorrente, per compiere tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Espletate le operazioni, il commissario invierà alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati. Il compenso sarà determinato e liquidato successivamente ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il dispositivo accoglie il ricorso, accerta l’inottemperanza, ordina il pagamento nel termine e nomina il commissario per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
Nota della Redazione
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