Inottemperanza al titolo del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2124 del 10.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza allorché l’amministrazione, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, non abbia posto in essere alcun adempimento del titolo di condanna. Il titolo esecutivo formatosi davanti al giudice del lavoro e ritualmente notificato integra il presupposto del ricorso ex art. 114 cod. proc. amm. La mancata contestazione dell’an e del quantum da parte dell’amministrazione resistente consente di dichiarare l’inottemperanza e di assegnare un nuovo termine per il pagamento. In caso di inutile decorso di tale termine il giudice nomina sin d’ora il commissario ad acta, con poteri sostitutivi e a spese dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
Con la sentenza n. 383/2023, pubblicata il 06.03.2023, il Tribunale di Milano – Sezione Lavoro condannava il Ministero resistente a riconoscere in favore della ricorrente il beneficio economico della carta elettronica per gli anni scolastici dal 2017/18 al 2019/20, secondo i vincoli di legge.
La sentenza veniva notificata a mezzo PEC al Ministero, che la riceveva il 20.06.2023. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni senza alcun pagamento, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza, chiedendo l’erogazione della Carta Docente per l’importo indicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale concentra l’analisi sul presupposto dell’ottemperanza: l’esistenza di un titolo esecutivo passato in giudicato e ritualmente notificato. Rileva che il titolo, costituito dalla pronuncia del giudice del lavoro, è idoneo a fondare il ricorso ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. e che non è contestata la sua formazione.
Il passaggio decisivo riguarda il decorso del termine. Il Collegio osserva che è ampiamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza che l’amministrazione abbia effettuato pagamenti, neppure parziali. La documentazione versata in atti conferma l’assenza di qualsiasi adempimento.
Quanto alle difese, il Ministero si è costituito con memoria di stile e non ha formulato alcuna deduzione, né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non risulta contestato nell’an né nel quantum. Da ciò deriva la declaratoria di inottemperanza a carico dell’amministrazione intimata.
Il rimedio adottato è articolato su due livelli. Il Collegio assegna al Ministero il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti. In caso di inutile decorso, nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Sul piano delle spese, il Collegio applica il criterio della soccombenza, liquidando l’importo indicato in dispositivo con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Il compenso del commissario sarà determinato e liquidato successivamente ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.