Inottemperanza al titolo del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2123 del 10.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna del giudice del lavoro, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e la mancanza di pagamenti, anche parziali, integrano l’inottemperanza dell’amministrazione. Il giudice amministrativo accerta l’inadempimento e assegna all’amministrazione un nuovo termine per l’esecuzione del titolo. Per il caso di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta, con il compito di compiere gli atti necessari in sostituzione dell’ente inadempiente e a spese di questo. Il credito non contestato nell’an e nel quantum non richiede ulteriori accertamenti, restando preclusa ogni nuova valutazione del rapporto sostanziale ormai coperto dal giudicato.

Il Fatto

La parte ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza di condanna del Ministero resistente al riconoscimento del beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento professionale, ai sensi dell’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici dal 2015/16 al 2021/22. Il titolo era passato in giudicato e la sentenza era stata notificata all’amministrazione.

Decorso il termine dilatorio di 120 giorni senza alcun pagamento, il ricorrente agiva davanti al TAR per l’ottemperanza, chiedendo l’erogazione dell’importo maturato, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e la condanna alle spese, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha qualificato la domanda come ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. e ha verificato i presupposti dell’azione: l’esistenza di un titolo esecutivo passato in giudicato e la sua rituale notificazione all’amministrazione.

Il percorso argomentativo muove dal dato temporale. Rispetto al titolo notificato era ampiamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni stabilito dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997. La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della parte hanno confermato che l’amministrazione non aveva effettuato pagamenti, neppure parziali.

Di rilievo la condotta processuale del Ministero. Costituitosi con memoria di stile, l’ente non ha formulato deduzioni sul punto né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il Collegio ne ha tratto la conseguenza che il credito non risulta contestato nell’an né nel quantum.

Su queste premesse il ricorso è stato dichiarato fondato e l’inottemperanza accertata. Al Ministero è stato assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione per l’integrale pagamento. Per il caso di inutile decorso, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento.

Il commissario opera entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della parte ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, e riferisce poi alla Sezione sugli adempimenti realizzati. Il compenso è posto a carico dell’ente inadempiente e liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002. Le spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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