Inquinamento acustico da dehors: misurazioni Arpa e limiti differenziali (Cons. Stato n. 7492 del 13.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di inquinamento acustico prodotto dal vociare degli avventori di un esercizio pubblico dotato di dehors, le misurazioni dell’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente sono attendibili quando rispettano le prescrizioni della legge n. 447/1995 e del DPCM 14.11.1997, nonché le modalità di arrotondamento dell’allegato B al DM 16.03.1998. Il superamento del valore di 40 dB(A) a finestre aperte nel periodo notturno rende applicabile il limite differenziale di immissione, non essendo l’effetto sonoro trascurabile. La collocazione dell’immobile in una determinata classe acustica costituisce l’unico elemento rilevante ai fini dell’individuazione dei limiti, mentre la vicinanza a fonti sonore diverse costituisce dato di mero fatto, giuridicamente irrilevante.

Il Fatto

Il titolare di una ditta individuale esercente un bar con dehors esterno impugna davanti al TAR Lombardia l’ordinanza con cui il Sindaco gli ha intimato di presentare al SUAP, entro sessanta giorni, un piano di bonifica acustica redatto da tecnico abilitato, con dettagliata tempistica degli interventi idonei a contenere le emissioni sonore degli avventori entro i limiti del DPCM 14 novembre 1997. L’ordinanza dispone inoltre il divieto di utilizzo del dehors tutti i giorni dalle ore 22 fino alla chiusura, sino alla revoca subordinata alla presentazione del piano.

Il ricorrente deduce plurime violazioni di legge ed eccesso di potere. Il Comune resiste chiedendo il rigetto. Il TAR Lombardia, con sentenza n. 53/2024, respinge il ricorso. Propone appello il titolare, articolando quattro motivi e chiedendo anche il risarcimento dei danni. Il Comune chiede la conferma della sentenza.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato esamina congiuntamente i primi due motivi, con cui l’appellante contesta metodologia e risultati delle misurazioni Arpa. La relazione tecnica riporta, per i locali soggiorno e camera studio, i valori di rumore ambientale a finestre aperte e chiuse e quelli di rumore residuo, rilevati in assenza del vociare disturbante. I livelli differenziali risultano pari a 13,0 e 9,5 dB per il soggiorno e a 7,5 e 4,0 dB per la camera studio, tutti superiori al limite di 3 dB previsto dall’art. 4 del DPCM 14.11.1997 per il periodo notturno.

La Corte ritiene che la metodologia seguita dai tecnici sia in tutto rispettosa delle prescrizioni della legge n. 447/1995 e del citato DPCM, con arrotondamento dei livelli a 0,5 dB(A) come previsto dall’allegato B al DM 16 marzo 1998. Poiché i livelli a finestre aperte superano i 40 dB(A), l’effetto del rumore non può considerarsi trascurabile e trova applicazione il limite differenziale di immissione. A finestre chiuse, invece, i valori non superano i 25 dB(A) e il limite non opera. Ne deriva l’assenza dei lamentati errori e dei dedotti deficit istruttori e motivazionali: il superamento dei limiti è convalidato.

Con il terzo motivo l’appellante sostiene che l’esercizio, pur ricadendo in classe acustica 2, si trovi al confine con una zona in classe III (giardini pubblici e palasport) e che la vicinanza di tali fonti sonore aumenti il rumore residuo. Il motivo è infondato: la censura si fonda su dati di mero fatto, giuridicamente irrilevanti, mentre l’unico elemento rilevante è la collocazione dell’edificio in classe acustica 2, con i connessi limiti di immissione notturni e diurni, nella specie ampiamente superati.

Quanto al quarto motivo, relativo alla violazione della disciplina sull’accesso agli atti, la Corte rileva che lo stesso appellante riconosce di aver successivamente ottenuto la documentazione posta a fondamento del provvedimento. La censura è stata perciò correttamente dichiarata improcedibile dal giudice di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse.

L’appello è dunque infondato e viene rigettato, insieme alla coeva azione risarcitoria. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del Comune appellato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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