Insegna di esercizio su tangenziale: natura pubblicitaria e potere tecnico-discrezionale dell’ANAS (TAR Sicilia n. 1340 del 09.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 23, comma 7, cod. strada vieta qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista delle autostrade e delle strade extraurbane principali, consentendo le sole insegne di esercizio autorizzate dall’ente proprietario. La nozione di insegna di esercizio, comportando una deroga al divieto, va intesa in senso rigorosamente restrittivo e circoscritta ai soli casi in cui l’insegna serva esclusivamente a segnalare il luogo ove si esercita l’attività d’impresa, senza alcuna funzione pubblicitaria. Costituisce insegna pubblicitaria, e come tale è vietata, quella che per dimensioni, caratteri e messaggio propagandistico richiama l’attenzione degli utenti della strada e ne distrae la guida. La valutazione sulla pericolosità dell’impianto per la circolazione è espressione di un potere tecnico-discrezionale dell’ente, sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità o difetto di motivazione.

Il Fatto

La società ricorrente chiedeva all’ANAS l’autorizzazione per installare un’insegna di esercizio recante la dicitura “Tecnomat – più professionale meno caro” sul prospetto Est del “Corpo D” di un centro commerciale, in corrispondenza del km 13+500 della tangenziale ovest di Catania. L’ANAS comunicava il preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990; la società presentava osservazioni, senza esito.

Con provvedimento del 31 ottobre 2022 l’ANAS rigettava l’istanza, qualificando l’insegna come pubblicitaria e rilevando che la domanda era già stata scrutinata in senso negativo, anche in sede giurisdizionale. La società impugnava il diniego davanti al TAR Sicilia, deducendo la natura di esercizio dell’insegna, il difetto di motivazione, l’omessa considerazione delle osservazioni e la violazione del legittimo affidamento. L’ANAS eccepiva l’inammissibilità per carattere meramente confermativo del provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 23, comma 7, cod. strada, che vieta ogni forma di pubblicità lungo e in vista delle autostrade, salva l’autorizzazione delle insegne di esercizio. La ratio della norma risiede nell’esigenza di evitare fonti di captazione dell’attenzione dei conducenti, a tutela della sicurezza della circolazione.

Richiamando la propria precedente pronuncia – TAR Sicilia, Catania, Sez. II n. 2085/2022 – il Tribunale ribadisce che la nozione di insegna di esercizio va letta in senso restrittivo, escludendo qualsiasi funzione pubblicitaria. Sul punto il Collegio recepisce l’orientamento del Cons. Stato, sez. VI, n. 4867 del 2017 e del Cons. Stato, sez. IV, n. 3974 del 2018, nonché il principio secondo cui la valutazione di pericolosità è espressione di potere tecnico-discrezionale.

Nel caso concreto, l’insegna richiesta presenta dimensioni rilevanti, posizione in vista della tangenziale e un messaggio con finalità propagandistica. Tali elementi inducono a qualificarla come impianto pubblicitario, idoneo a distrarre gli utenti e a costituire potenziale pericolo per la sicurezza.

Il Collegio ritiene perciò che l’art. 23, comma 7, cod. strada sia stato correttamente applicato dall’ANAS e che la motivazione del diniego sia sufficiente e autonoma. Quanto all’eccezione di inammissibilità, essa resta assorbita dall’esame nel merito.

Il ricorso è pertanto infondato e viene rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio liquidate in favore dell’ANAS.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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