Legittimo il rimprovero al carabiniere che frequenta un soggetto controindicato (TAR Lombardia n. 290 del 09.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il militare dell’Arma dei carabinieri che, anche fuori servizio, intrattenga rapporti di amicizia e frequentazione con un soggetto controindicato, noto alle cronache giudiziarie, viola i doveri di senso di responsabilità e di condotta esemplare posti dagli artt. 713, comma 2, 717 e 732, commi 1 e 5 lett. b, d.P.R. n. 90/2010, anche quando la contiguità mafiosa inizialmente ipotizzata non risulti confermata all’esito del processo penale. La sanzione disciplinare del rimprovero è legittima se la motivazione, pur parzialmente errata nell’indicare il sodalizio criminale di riferimento, resta sorretta da fatti specificamente contestati e provati, idonei a integrare la lesione del prestigio dell’istituzione. Non sussiste difetto di specificità dell’atto di contestazione quando il militare abbia compreso gli addebiti e si sia difeso in modo articolato nel corso del procedimento. È inammissibile, perché nuova rispetto al ricorso gerarchico, la censura sulla disparità di trattamento rispetto ad altri militari, ove non tempestivamente proposta in quella sede.

Il Fatto

Un’indagine della Procura di Brescia coinvolge un imprenditore attivo nel settore delle televisioni locali, raggiunto da plurime contestazioni, tra cui quella di contiguità con una consorteria di tipo ‘ndranghetista. Nell’autorizzare l’accesso agli atti del fascicolo, il pubblico ministero segnala quattro carabinieri in servizio presso una stazione locale, tra cui il ricorrente, per la frequentazione dell’indagato e per commenti ritenuti indegni della funzione.

Avviato il procedimento disciplinare, il Comandante della Legione irroga al militare la sanzione del rimprovero, per violazione dei doveri di contegno anche nella vita privata. Il ricorso gerarchico viene respinto. Il ricorrente impugna davanti al TAR, deducendo travisamento dei fatti, genericità della contestazione e difetto di motivazione, valorizzando la sopravvenuta sentenza penale che ha escluso l’aggravante mafiosa e ogni collegamento con la consorteria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo, richiamando gli artt. 713, comma 2, 717 e 732, commi 1 e 5 lett. b, d.P.R. n. 90/2010, che impongono al militare di astenersi da comportamenti lesivi del prestigio dell’istituzione e di osservare i doveri del proprio stato anche nel contrarre relazioni o amicizie. La sanzione del rimprovero rientra tra le sanzioni di corpo previste dall’art. 1358 d.lgs. n. 66/2010.

Quanto al travisamento, il Tribunale ritiene provato il rapporto di amicizia. L’incontro contestato è confermato da una intercettazione del giorno successivo; la telefonata nella quale il militare si offre di agevolare un contatto per risolvere il problema del porto d’armi della compagna dell’imprenditore non è contestata. Da qui il convincimento che tra i due preesistesse un rapporto di confidenza, desunto dal tenore colloquiale, dall’uso del “tu” e dalla disponibilità a intercedere presso il proprio Comandante.

Il Collegio riconosce che la sentenza penale ha escluso il legame con la ‘ndrangheta e che il provvedimento disciplinare, su questo punto, si è rivelato errato. Tuttavia la parte residua della motivazione resta giustificata, perché l’imprenditore era comunque un soggetto controindicato, con precedenti in materia di stupefacenti e poi condannato a cinque anni di reclusione. La frequentazione ha inoltre indotto il militare a una condotta contraria ai doveri del grado, con espressioni rivelatrici di un rapporto improprio con gli uffici.

Infondate le censure sulla specificità della contestazione, avendo il ricorrente compreso gli addebiti e difeso con memoria già in sede disciplinare, e sul difetto di motivazione della decisione gerarchica, che indica in modo puntuale i fatti. La doglianza sulla disparità di trattamento è inammissibile, perché generica e nuova rispetto al ricorso gerarchico, secondo l’orientamento richiamato (Cons. Stato, sez. III, n. 8419 del 18.9.2023). Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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