Accesso agli atti e impossibilità materiale di esibizione della documentazione richiesta (TAR Lazio n. 178 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso trova un limite materiale e giuridico nella disponibilità che l’amministrazione abbia della documentazione richiesta. Ove l’amministrazione neghi, sotto la propria responsabilità, di possedere l’atto, non vi sono margini per ordinare l’ostensione, perché la statuizione sarebbe priva del suo oggetto e inutiliter data. Nei procedimenti di accesso l’ordine di esibizione non può riguardare documenti non esistenti, non disponibili o mai formati, né può imporsi all’amministrazione la prova del fatto negativo della non detenzione, per il principio ad impossibilia nemo tenetur. L’invito dell’amministrazione a recarsi presso i propri uffici per visionare gli atti e estrarne copia integra un provvedimento di accoglimento dell’istanza, con la conseguenza che la pretesa ostensiva non opposta da parte del richiedente alla struttura non può essere accolta. La sopravvenuta trasmissione dei documenti in corso di causa determina improcedibilità per carenza di interesse sulla parte già soddisfatta.

Il Fatto

Il ricorrente, legale rappresentante di un’azienda agricola, ha agito ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. per ottenere l’ostensione degli atti posti dal Comune di Cassino a base del procedimento di repressione di abusi edilizi riscontrati su immobili dell’impresa. La richiesta, presentata e poi reiterata in forma più analitica, riguardava la segnalazione, una nota comunale, le tavole tecniche e la documentazione amministrativa posta a fondamento dei rilievi, la copia dell’attestazione della SCIA con gli allegati e ogni ulteriore atto istruttorio endoprocedimentale.

Secondo il ricorrente, il Comune aveva fornito solo riscontri parziali e interlocutori, unitamente all’invito a recarsi presso i propri uffici per la visione della documentazione. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto rilevato che, in corso di causa, l’amministrazione ha trasmesso la segnalazione, la nota comunale e le tavole tecniche con la documentazione relativa alla SCIA, insieme alle autorizzazioni rese ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 42/2004. Su tale parte il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Quanto alla copia dell’attestazione della SCIA e agli allegati tecnico-progettuali, il Comune ha formalmente attestato l’assenza del documento dal fascicolo e la sua indisponibilità. Il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento (Cons. St., V, n. 9622/2023; id., III, n. 10751/2023; id., IV, n. 2142/2020) secondo cui il diritto di accesso trova un limite nella disponibilità del documento: dinanzi alla dichiarazione espressa dell’amministrazione, non vi sono margini per ordinare l’accesso, perché la statuizione sarebbe inutiliter data per mancanza del suo oggetto.

Il Collegio ha precisato che spetta all’amministrazione indicare, sotto la propria responsabilità, quali siano gli atti inesistenti che non è in grado di esibire (TAR Abruzzo, Pescara, I, n. 426/2021; TAR Campania, Napoli, VI, n. 3620/2022). Non può imporsi la prova del fatto negativo della non detenzione, per il principio ad impossibilia nemo tenetur: la materiale indisponibilità elide in radice le condizioni per l’ordine di esibizione.

Per gli ulteriori atti istruttori endoprocedimentali non ancora ostesi, il Tribunale ha qualificato l’invito reiterato a recarsi presso gli uffici comunali come provvedimento di accoglimento dell’istanza di accesso (TAR Campania, Napoli, I, n. 346/2024; TAR Lazio, I-ter, n. 13695/2024). Il ricorrente non ha comprovato né allegato di aver accolto tale invito, venendo meno a un onere proporzionato in vista della pretesa conoscitiva.

Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte improcedibile e per il resto infondato. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500, oltre oneri e restituzione del contributo unificato, in ragione delle modalità e dei tempi di gestione dell’istanza e dell’ostensione intervenuta solo dopo l’instaurazione del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *