Requisito di integrabilità del monitor di anestesia e obbligo di esclusione (TAR Calabria n. 1795 del 19.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito di integrabilità del monitor multiparametrico con gli altri moduli di monitoraggio, previsto dalla lex specialis a pena di esclusione, non si esaurisce nella mera allocazione fisica dei dispositivi sull’apparecchio di anestesia. Esso richiede, secondo la normativa tecnica di settore, la capacità del sistema di scambiare dati e di operare in modo coeso, così da garantire la gestione unitaria degli allarmi e dei parametri a tutela del paziente. L’offerta che non assicuri l’integrazione con almeno uno dei moduli richiesti è inammissibile e impone l’esclusione del concorrente. La mancata produzione documentale da parte dell’amministrazione resistente può essere valutata quale argomento di prova ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.

Il Fatto

Una società ha partecipato a una procedura negoziata sopra soglia indetta per l’acquisto di sistemi di anestesia, classificandosi seconda con punti 88,13, di cui 61,1 per l’offerta tecnica e 27,03 per quella economica. L’aggiudicataria ha conseguito punti 91,35, di cui 64,25 per l’offerta tecnica e 27,1 per quella economica.

La ricorrente ha impugnato la delibera di aggiudicazione, rettificata con successivo provvedimento, dolendosi della mancata esclusione della controinteressata per assenza di più caratteristiche minime previste a pena di esclusione dall’allegato alla legge di gara, oltre che dell’erronea attribuzione dei punteggi tecnici. La stazione appaltante non si è costituita, neppure dopo la rinnovazione della notifica disposta dal Collegio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio stigmatizza la condotta dell’amministrazione, che non ha trasmesso la documentazione più volte richiesta, e ne trae un argomento di prova a favore della ricorrente ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. La decisione si fonda tuttavia sul merito della censura.

Assunta centralità la questione interpretativa del punto 1.2 dell’allegato, il Tribunale valorizza la verificazione disposta con l’art. 66 c.p.a. Il verificatore, richiamando la normativa tecnica applicabile agli apparecchi di monitoraggio multiparametrico, ha definito l’integrabilità come capacità del dispositivo di funzionare in modo coeso con altri sistemi, mediante almeno lo scambio di informazioni.

Su questa base risulta che il misuratore di curarizzazione offerto dall’aggiudicataria non è integrabile né con il monitor né con la workstation per anestesia inclusi nell’offerta, essendo interfacciabile esclusivamente con un ulteriore monitor non offerto. Il requisito minimo, pertanto, non può considerarsi soddisfatto.

Il Collegio respinge la tesi difensiva di una integrabilità meramente fisico-meccanica. Tale lettura, priva di riscontro nelle norme tecniche, svuoterebbe la portata prescrittiva della clausola, sino a rendere indistinguibile ciò che è integrabile da ciò che non lo è. La modularità, del resto, implica essa stessa l’integrazione. Ne consegue che l’apparecchio di anestesia non è integrabile con almeno uno dei moduli richiesti.

È infine respinta l’eccezione di difetto di corrispondenza tra vizio dedotto e accertamento tecnico: la ricorrente ha contestato proprio la non conformità dell’offerta al punto 1.2. Il primo motivo è dunque fondato, con annullamento dell’aggiudicazione e assorbimento delle ulteriori doglianze. Le spese seguono la soccombenza dell’amministrazione, liquidate in euro 6.000,00 oltre accessori, e sono compensate verso la controinteressata; il compenso del verificatore è posto a carico della sola amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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