Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta per il pagamento (TAR Sicilia n. 3628 del 04.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato che condanna la pubblica amministrazione al pagamento di una somma è fondato quando il titolo è divenuto definitivo e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione. Il giudice amministrativo ordina all’ente di adottare ogni atto necessario al pagamento entro un termine perentorio e, per il caso di ulteriore inadempienza, nomina un commissario ad acta. Questi deve provvedere all’allocazione della somma in bilancio, all’impegno, alla liquidazione, all’ordinazione e al pagamento, nonché al reperimento materiale delle risorse. L’esaurimento dei fondi di bilancio e la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Il Fatto

La ricorrente, in proprio e quale erede universale della madre, agisce per l’ottemperanza all’ordinanza con cui il Tribunale civile di Messina ha condannato il Comune al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno da illegittima occupazione, oltre interessi legali dal deposito sino al soddisfo. Chiede inoltre l’esecuzione della statuizione sulle spese di lite, liquidate in complessivi € 14.520,68.

Il titolo risulta notificato presso la sede dell’ente e passato in cosa giudicata, come da attestazione della cancelleria. Il Comune non si è costituito in giudizio. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’ottemperanza: la definitività del titolo e la ritualità della notifica. Accerta che l’ordinanza è stata notificata presso la sede dell’ente e che è passata in giudicato secondo l’attestazione del funzionario giudiziario. Da tale notifica è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dalla legge per le esecuzioni contro gli enti pubblici non economici.

Su queste basi il ricorso è dichiarato fondato e accolto. Il Tribunale ordina al Comune di adottare ogni atto necessario alla corresponsione delle somme dovute, comprensive delle spese di registrazione dell’ordinanza ove documentate, entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza viene nominato commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Giardini Naxos. L’organo straordinario si insedia su richiesta della parte, corredata di dichiarazione attestante la scadenza del termine e la perdurante inottemperanza, e provvede entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta, con spese a carico dell’ente intimato.

La motivazione precisa l’ampiezza del mandato commissariale: allocazione della somma in bilancio in mancanza di apposito stanziamento, espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, reperimento materiale delle risorse. Il Collegio esclude espressamente che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la carenza di cassa possano giustificare l’inottemperanza. Il commissario deve poi depositare una dettagliata relazione sugli adempimenti. Il compenso è liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con parcella da presentare a pena di decadenza entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico, richiamando sul punto Cass. civ., sez. II, n. 28952 del 2011.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente in € 2.000,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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