Militare, espressioni sconvenienti verso i superiori e limiti al diritto di critica (Cons. Stato n. 1820 del 06.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le espressioni sconvenienti, inopportune e non consone rivolte dal militare ai propri superiori gerarchici integrano violazione degli artt. 732 e 733 TUOM e non sono scriminate dal diritto di critica. Nei confronti dei militari i limiti alla libertà di manifestazione del pensiero sono più stringenti, in ragione dell’art. 98, terzo comma, Cost., e il diritto di critica resta comunque vincolato ai canoni di continenza, pertinenza e veridicità. L’obbligo di astensione di cui all’art. 51 cod. proc. civ. non opera quando la contestazione coinvolge una pluralità di soggetti in posizione di comando e non si radica un vulnus all’imparzialità dell’azione amministrativa. La sanzione disciplinare di corpo rientra in un potere connotato da ampia discrezionalità, sindacabile solo per eccesso di potere nelle sue forme sintomatiche.

Il Fatto

Un appartenente alla Guardia di Finanza, all’epoca dei fatti con grado di Brigadiere Capo, inviava a mezzo PEC due comunicazioni alla superiore gerarchia utilizzando espressioni ritenute sconvenienti e non confacenti al proprio status di militare. Ne derivava un procedimento disciplinare di corpo, definito con la sanzione della consegna per giorni quattro, adottata dal Capo dell’Ufficio Operazioni del Comando Provinciale.

Il militare impugnava la sanzione e il successivo rigetto del ricorso gerarchico davanti al TAR Marche, che respingeva il gravame compensando le spese. Proponeva quindi appello al Consiglio di Stato, articolando sei motivi volti a contestare la pertinenza delle norme applicate, la violazione dell’obbligo di astensione, la tardività della contestazione, la lesione del diritto di critica e la sproporzione della sanzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge tutti i motivi. Quanto alla pretesa estraneità degli artt. 732 e 733 TUOM rispetto alla fattispecie, la Sezione osserva che l’atto impugnato è imperniato su due profili e che già il primo è sufficiente a suffragare la determinazione: il militare deve serbare un comportamento coerente con le esigenze di rispetto ed equilibrio verbale, esigenze che si impongono anche verso i superiori gerarchici.

La Corte precisa che non si tratta di responsabilità per lesione della persona o della dignità dei superiori, ma di espressioni generali da reputare sconvenienti e inopportune. Richiamando la propria sentenza Sez. I n. 827 del 2024, ribadisce che ai militari possono essere imposti limiti più stringenti alla libertà di espressione e che il diritto di critica deve comunque rispettare i canoni di continenza, pertinenza e veridicità. La doglianza dell’appellante resta sul piano dell’astrattezza e non trova riscontro negli atti di causa.

Sull’obbligo di astensione, la Sezione rileva che la prima espressione contestata non assume carattere propriamente offensivo verso il destinatario e che la contestazione si fonda anche su un’ulteriore dichiarazione indirizzata a molteplice personale di Comando. La dinamica procedimentale va letta nel suo complesso, coinvolgendo una pluralità di soggetti in posizione di comando: non si configurano i presupposti dell’art. 51 cod. proc. civ. né un vulnus all’imparzialità.

Quanto alla mancata attivazione del Comandante Provinciale, il Collegio richiama l’allegato alla determinazione del Comandante Generale del 29 dicembre 2019, che attribuisce la potestà sanzionatoria di corpo al Capo Ufficio. Sulla tempestività, l’art. 1398, comma 1, C.O.M. parla di “senza ritardo” e il lasso temporale rispetto alle due PEC non è ritenuto incongruo. Infine, sulla proporzionalità ex art. 1355 C.O.M., la Sezione conferma l’ampia discrezionalità dell’amministrazione nel commisurare la sanzione, escludendo l’eccesso di potere sotto i profili dell’irragionevolezza e della sproporzione manifesta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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