Integrazione del contraddittorio: perentorietà del termine e improcedibilità del ricorso (TAR Lazio n. 627 del 11.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il termine che il giudice amministrativo assegna al ricorrente per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non evocati originariamente, e quello fissato per il deposito della prova dell’avvenuto adempimento, hanno carattere perentorio. La loro inosservanza determina decadenza dal diritto d’azione e conseguente improcedibilità del ricorso. La notificazione a un controinteressato non costituito, effettuata a un indirizzo PEC non presente nei pubblici elenchi, è inammissibile o comunque irregolare, salvo il diverso regime dell’art. 129, comma 4, cod. proc. amministrativo. L’improcedibilità derivante dal comportamento della parte giustifica la revoca, con efficacia retroattiva, della provvisoria ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Il Fatto
La ricorrente ha presentato al Comune di Arpino un’istanza di accesso agli atti per ottenere l’esibizione delle autorizzazioni edilizie rilasciate dal Comune ai propri vicini di casa, relative a una serie di opere edilizie. L’amministrazione non ha dato seguito all’istanza. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna del Comune all’esibizione dei documenti.
Il Comune, regolarmente notificato, non si è costituito. La ricorrente è stata provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Con ordinanza il Tribunale ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, entro trenta giorni dalla comunicazione, a pena di improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che l’ordinanza di integrazione è stata ritualmente comunicata a mezzo PEC all’indirizzo indicato dalla parte per le comunicazioni processuali, ai sensi dell’art. 136, comma 1, cod. proc. amministrativo. Nel termine previsto la ricorrente non ha ottemperato all’ordine.
Su questo punto il Tribunale richiama Cons. Stato, Sez. III, n. 4160 del 2024: il termine per l’integrazione del contraddittorio e quello per il deposito della prova dell’adempimento hanno carattere perentorio, con la conseguenza che la loro inosservanza comporta decadenza dal diritto d’azione e improcedibilità del ricorso.
Il Collegio aggiunge, melius re perpensa, un ulteriore profilo. La notificazione a un controinteressato non costituitosi, effettuata a un indirizzo PEC, è da ritenersi quantomeno inammissibile e comunque irregolare, non essendo quell’indirizzo presente nei pubblici elenchi ai fini delle notificazioni processuali. La parte, non comparsa in camera di consiglio, non ha chiesto la rimessione in termini per errore scusabile. Il Tribunale precisa che, allo stato della normativa vigente, la notifica a mezzo PEC a soggetto il cui indirizzo non è contemplato nei pubblici elenchi è consentita, ai sensi dell’art. 129, comma 4, cod. proc. amministrativo, solo nel giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali.
Il contraddittorio, ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amministrativo, non è stato quindi correttamente instaurato né integrato. Il ricorso è dichiarato inammissibile e comunque improcedibile.
Quanto al patrocinio a spese dello Stato, poiché l’esito in rito deriva dal comportamento della parte, il Collegio ne dispone la revoca con efficacia retroattiva, richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 6213 del 2024 e, sul ripristino ex tunc dell’obbligo di sopportare le spese di difesa, Cass. civ., Sez. I, n. 23635 del 2011. Nulla per le spese, non essendosi costituita l’amministrazione.
Nota della Redazione
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