Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Lazio n. 625 del 11.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rimedio dell’ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., anche per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato del giudice ordinario. Il ricorso è ammissibile quando sia accertato il passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda e sia decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. L’Amministrazione che non alleghi alcun elemento idoneo a dimostrare l’avvenuto adempimento resta inottemperante. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine ultimativo e nomina, fin d’ora, un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, ponendo il relativo compenso a carico dell’Amministrazione soccombente.
Il Fatto
La ricorrente ha agito davanti al TAR Lazio per ottenere l’esecuzione di una sentenza del Tribunale Ordinario di Cassino, Sezione Lavoro, passata in giudicato. Con quella pronuncia il giudice del lavoro aveva accertato il diritto della docente a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare la somma sulla carta, per gli anni scolastici indicati.
La sentenza era stata notificata al Ministero a mezzo PEC il 29 novembre 2023. Gli Uffici competenti avevano attestato, il 19 febbraio 2024, la mancata proposizione dell’appello e, il 28 marzo 2024, il passaggio in giudicato. L’Amministrazione non aveva però dato esecuzione. La ricorrente ha quindi domandato la declaratoria di inottemperanza, l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta ex art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di pura forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto affermato la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm.. Ha poi verificato i presupposti dell’azione di ottemperanza: il passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda, accertato con puntuale attestazione, e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Nessun dubbio è residuato sulla riconducibilità della sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, tra i provvedimenti le cui statuizioni ineseguite possono trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. La norma è dettata proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. Il Ministero intimato non ha fornito alcun elemento atto a dimostrare di aver provveduto all’adempimento imposto dal giudicato. Il Tribunale ha quindi ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza, adottando gli adempimenti finalizzati e riconoscendo gli importi nei modi e nella misura indicati, nel termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione.
In conformità alle richieste della ricorrente, il Collegio ha nominato fin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone o di altro funzionario delegato, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine assegnato. Il commissario dovrà attivarsi su istanza di parte in caso di vana scadenza del termine e provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Il compenso è stato liquidato in complessivi euro 1.000,00, salvo conguaglio, a carico del Ministero. Le spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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