Ottemperanza al decreto equa riparazione: notifica e penalità di mora (TAR Calabria n. 1374 del 30.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto i decreti emessi dalla Corte d’appello ai sensi della legge n. 89/2001, non sono richiesti la notificazione del titolo esecutivo né il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. È sufficiente che il creditore abbia presentato la richiesta di pagamento prevista dall’art. 5-sexies l. n. 89/2001 e che siano decorsi sei mesi dalla presentazione, senza che l’amministrazione provi l’avvenuta esecuzione. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è ammissibile anche quando l’ottemperanza riguarda sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, e si cumula con gli interessi legali per il suo carattere sanzionatorio.

Il Fatto

I ricorrenti, in proprio e quali eredi e successori a titolo universale di un soggetto deceduto, agiscono per ottenere l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte d’Appello di Catanzaro, Sez. Terza civile, con il quale il Ministero della Giustizia è stato condannato al pagamento di una somma complessiva di € 18.400,00, oltre interessi legali, e delle spese processuali. Il titolo, munito di formula esecutiva, è stato notificato al Ministero, che non si è costituito in giudizio.

I ricorrenti chiedono inoltre la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per il ritardo nell’esecuzione, oltre alle spese del giudizio di ottemperanza da distrarre in favore dei difensori.

La Motivazione della Corte

Il TAR muove dal rilievo che il decreto della Corte d’Appello ha acquisito autorità di cosa giudicata, come attestato dal deposito del 20.10.2023, ed è stato ritualmente notificato all’amministrazione. Su queste premesse il Collegio verifica la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a.

Il passaggio di maggiore interesse riguarda l’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il TAR, rivedendo la propria precedente giurisprudenza, ritiene che per le ottemperanze ai decreti della Corte d’Appello ex legge n. 89/2001 non siano più dovuti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del relativo termine dilatorio, richiamando il precedente del Consiglio di Stato n. 1423/2021. La disciplina speciale dell’art. 5-sexies l. n. 89/2001 sostituisce dunque il meccanismo ordinario, una volta che la richiesta di pagamento sia stata inviata e siano decorsi sei mesi.

Spetta all’amministrazione dimostrare l’avvenuta esecuzione, secondo il principio di diritto enunciato dalle SS.UU. n. 13.533/2001. Nel caso concreto il Ministero della Giustizia non ha fornito alcuna prova in tal senso, non essendosi neppure costituito. I requisiti per l’accoglimento dell’azione sono pertanto integrati.

Quanto alla domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il Collegio ne afferma l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, richiamando Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014 e la novella di cui all’art. 1, comma 781, legge n. 208/2015. La penalità di mora è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi dovuti ex lege, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. Essa decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta, secondo Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 8 del 2021.

Il Tribunale ordina all’amministrazione di eseguire il titolo entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza e nomina, per il caso di inottemperanza, un Commissario ad acta individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia. Le spese del giudizio, liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, sono poste a carico dell’amministrazione con distrazione in favore dei difensori; in caso di mancata refusione, al loro pagamento provvede il Commissario, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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