Proroga ex lege del titolo edilizio e decadenza illegittima per tardiva istanza (TAR Sicilia n. 3190 del 27.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
La comunicazione con cui il titolare di un titolo edilizio già rilasciato dichiara di avvalersi della proroga biennale ex art. 30, comma 3, d.l. n. 69/2013, convertito in legge n. 98/2013, opera ex lege e non richiede alcun provvedimento autorizzatorio dell’Amministrazione. Il Comune non può pertanto dichiarare la decadenza della concessione assumendo la tardività dell’istanza, ove la comunicazione sia stata acquisita prima della scadenza del termine di efficacia del titolo. La motivazione della decadenza non può essere integrata in sede giudiziale mediante scritti difensivi. L’annullamento del provvedimento non impone all’Amministrazione l’adozione dell’atto di proroga, ma il riesercizio del potere nel rispetto dell’effetto conformativo della decisione.

Il Fatto

La società ricorrente è titolare di una concessione edilizia per la costruzione di un fabbricato per civile abitazione, rilasciata con proroga triennale decorrente dalla data di riottenuta disponibilità dell’area, in precedenza interessata da una campagna di scavi archeologici della Soprintendenza. I lavori, avviati, sono stati sospesi anche per il pericolo di crollo di costruzioni confinanti, con conseguente giudizio civile definito con accertamento dell’impedimento al cantiere.

Prima della scadenza del titolo la società ha comunicato al Comune di volersi avvalere della proroga biennale ex art. 30, comma 3, d.l. n. 69/2013. Successivamente ha chiesto un’ulteriore proroga per gli impedimenti perduranti. L’Ente, acquisito il parere dell’Avvocatura comunale, ha ritenuto intervenuta la decadenza della concessione perché la richiesta sarebbe stata proposta oltre il termine di validità del titolo, già scaduto secondo l’Amministrazione. Da qui il ricorso per annullamento e per l’accertamento dell’obbligo di considerare la comunicazione di proroga.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le due eccezioni preliminari del Comune. Quanto alla decadenza dall’impugnazione, il termine non decorre dalla conoscenza del solo contenuto dispositivo sfavorevole, ma richiede la consapevolezza della motivazione; il destinatario ha la mera facoltà, non l’onere, di impugnare subito l’atto per poi proporre motivi aggiunti (richiamati Cons. Giust. Amm., Reg. Sic., n. 819 del 2022; Cons. Stato, sez. IV, n. 3953 del 2021; T.A.R. Valle d’Aosta n. 33 del 2018). Nel merito, la declaratoria di decadenza si fonda sul presupposto che la richiesta di proroga sia intervenuta oltre la scadenza del titolo.

Il Tribunale osserva che, secondo la disciplina ordinaria dell’art. 15 d.P.R. n. 380/2001, il termine di durata del permesso non è mai automaticamente sospeso e occorre una formale istanza seguita da un provvedimento dell’Amministrazione. Tuttavia l’art. 30, comma 3, d.l. n. 69/2013, per i titoli già rilasciati, ha derogato a tale regime: su semplice comunicazione dell’interessato i termini di efficacia sono prorogati di due anni, senza necessità di giustificare il ritardo né di un atto autorizzatorio discrezionale (Cons. Stato, sez. VI, n. 12 del 2023).

Poiché la comunicazione è stata acquisita al protocollo comunale prima della scadenza del termine triennale, e non risulta l’approvazione o adozione di nuova disciplina urbanistica, il Comune non poteva negare l’efficacia automatica della proroga discendente ex lege. La decadenza dichiarata è quindi priva di base.

Quanto alla difesa dell’Ente sul mancato inizio dei lavori entro un anno, il Collegio la qualifica come integrazione postuma della motivazione in sede giudiziale, inammissibile perché effettuata tramite scritti difensivi (Cons. Stato, sez. VII, n. 5069 del 2024). Il ricorso è accolto con annullamento del provvedimento. Non consegue l’ordine di adottare la proroga, ma l’obbligo dell’Amministrazione di tenere conto dell’effetto conformativo e di sollevare in sede di riedizione del potere le questioni rilevanti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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