Intemperie stagionali e CIGO: non basta la stagionalità, serve la non imputabilità (TAR Trentino-Alto Adige n. 255 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le intemperie stagionali non costituiscono titolo autonomo di accesso alla CIGO. L’art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 148/2015 le menziona come species del genus degli eventi transitori e non imputabili, cosicché anche il maltempo deve superare la verifica di transitorietà e di non imputabilità. La transitorietà attiene alla durata limitata dell’evento; la non imputabilità esclude il rischio d’impresa e richiede che l’impresa non potesse evitare o limitare gli effetti del fenomeno con misure organizzative ragionevolmente adottabili e ordinaria diligenza. Un evento meteorologico ciclico e prevedibile, come neve e gelo invernali in zona montana, non soddisfa detto requisito e resta a carico dell’imprenditore. L’art. 6 d.m. n. 95442/2016 conferma l’impostazione, imponendo la documentazione dell’evento meteo e delle attività in corso.
Il Fatto
Un’impresa edile specializzata in lattoneria presenta all’INPS, il 13.2.2025, domanda di CIGO per la sospensione dei lavori su un cantiere alberghiero, disposta dal 2 al 19 gennaio 2025 per quattro lavoratori a causa di ghiaccio e neve. Il cantiere era stato aperto il 2.12.2024 a quota 1370 m s.l.m., con lavorazioni allo scoperto e in gran parte sul tetto.
L’INPS rigetta l’istanza con provvedimento n. 140090187303 del 18.2.2025: le condizioni meteorologiche avverse erano già in atto all’apertura del cantiere e comunque prevedibili, onde i lavori andavano programmati in altro periodo. La società impugna il diniego davanti al TAR, deducendo travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, oltre all’erronea interpretazione della disciplina sulle intemperie stagionali.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo il Collegio esclude i vizi denunciati. L’INPS ha accertato in modo ineccepibile data di apertura del cantiere, periodo di sospensione, localizzazione e tipologia delle lavorazioni, nonché l’impossibilità tecnica di eseguirle con temperature rigide e neve. La verifica climatica ha evidenziato condizioni avverse già dal 20 novembre 2024, presenti al 2 dicembre. La circostanza che a dicembre siano state svolte alcune lavorazioni non incide sulla prevedibilità della successiva sospensione di gennaio, mera ripresa del clima stagionale.
Il punto centrale è però interpretativo. La ricorrente sostiene che l’inciso “incluse le intemperie stagionali” attribuisca a tali eventi una qualificazione legale automatica, sottraendoli al vaglio di transitorietà e non imputabilità. Richiama la disciplina previgente della legge n. 77/1963, ove la disgiuntiva “o” separava le intemperie dalle “altre cause non imputabili”.
Il TAR respinge la tesi. Sul piano letterale l’inciso è collocato nella medesima proposizione e non in autonoma lettera: le intemperie sono species del genus e ne condividono i requisiti. Se il legislatore avesse voluto una causa autonoma avrebbe usato una lettera distinta o una congiunzione separativa. Sul piano storico il d.lgs. n. 148/2015 è norma innovativa, che ha superato la copertura automatica prevista dalla normativa del 1963. Sul piano sistematico l’art. 6 d.m. n. 95442/2016 ha sostituito il riferimento alle intemperie con la categoria degli eventi meteo, prescrivendo bollettini e relazione tecnica.
Il Collegio corregge però un passaggio della difesa erariale: un evento ciclico non è escluso perché privo di transitorietà, giacché l’inverno comunque “passa”. È il requisito della non imputabilità a essere carente, perché il fenomeno prevedibile rientra nel rischio d’impresa. La non imputabilità non richiede l’assenza di volontarietà nella causazione del fatto naturale, ma l’assenza di imperizia o negligenza dell’impresa nel non essersi sottratta a conseguenze evitabili. I bollettini meteo, con capacità predittiva di pochi giorni, vanno integrati dai report climatici consultabili alla pianificazione.
Il Collegio richiama TRGA Bolzano n. 72/2024 e Cons. Stato Sez. VI n. 6227/2025, che confermano la lettura restrittiva: le basse temperature invernali in zona alpina non sono imprevedibili e l’imprenditore diligente deve organizzare il lavoro in modo alternativo. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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