Esecuzione della sentenza e acquisizione sanante non ancora adottata (TAR Sicilia n. 2780 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la mera deliberazione consiliare che riconosce il debito fuori bilancio e avvia la procedura di acquisizione sanante non integra esecuzione del titolo: finché il provvedimento di acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 non è adottato, la sentenza che ha condannato l’Amministrazione alla restituzione o all’acquisto del bene resta ineseguita e il ricorso è fondato. L’art. 112, terzo comma, cod. proc. amm. è applicabile anche quando il titolo contempli un’obbligazione pecuniaria non liquidata nel quantum e da determinare in sede esecutiva. In tal caso il pregiudizio da ritardo è presunto per legge e va liquidato nella misura degli interessi legali ex art. 1224, primo comma, cod. civ.. La rivalutazione monetaria presuppone invece la prova del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ., che deve essere fornita dalla parte.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza con cui il medesimo Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso, aveva condannato l’Amministrazione a restituire all’Istituto il bene occupato, previa riduzione in pristino, e a risarcire il danno per il periodo di occupazione illegittima, ovvero, in alternativa, ad acquisire il bene ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 o mediante altra forma legittima di acquisto, fissando un termine di sessanta giorni per la decisione.

Secondo la parte ricorrente, il Comune non ha dato esecuzione al titolo. L’Amministrazione si è costituita deducendo che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 33 del 28 luglio 2025, ha disposto l’acquisizione sanante delle particelle interessate dall’irreversibile trasformazione e ha riconosciuto il debito fuori bilancio; che, per un errore materiale, una particella non era stata contemplata ed è stata formalizzata un’ulteriore proposta di deliberazione; che il responsabile del settore adotterà un decreto unitario di acquisizione una volta approvata la proposta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio concentra l’analisi sullo stato di attuazione del titolo. Il provvedimento di acquisizione sanante non risulta adottato, benché la relativa procedura sia stata avviata: la deliberazione consiliare ha riconosciuto il debito fuori bilancio ai fini dell’acquisizione, ma l’atto di acquisizione non è stato formalizzato. Da qui la conclusione che la sentenza è ancora ineseguita e che il ricorso è fondato.

Il Tribunale ordina pertanto all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione, ovvero dalla notifica su istanza di parte se anteriore. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza nomina sin d’ora un commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro funzionario in possesso della necessaria professionalità, che provvederà nel successivo termine di novanta giorni.

Sulla richiesta di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato, il Collegio richiama l’art. 112, terzo comma, cod. proc. amm. La disposizione, in linea di principio, si riferisce all’ipotesi in cui il titolo in esecuzione contempli un’obbligazione pecuniaria; essa appare tuttavia applicabile anche quando il quantum non sia stato liquidato nella decisione, ma risulti comunque un’obbligazione pecuniaria da determinare in sede esecutiva.

Su queste basi il Tribunale dispone che l’Amministrazione provveda alla corresponsione degli interessi legali: il pregiudizio da ritardo è presunto per legge e va liquidato ex art. 1224, primo comma, cod. civ. Diversa è la sorte della rivalutazione monetaria, che presuppone la prova del “maggior danno” ai sensi dell’art. 1224, secondo comma, cod. civ.; prova che nel caso di specie non è stata data.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, anche tenuto conto della particolare semplicità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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