Interdittiva antimafia e aggiornamento: irrilevanti le pronunce penali fondate su ragioni processuali (TAR Sicilia n. 4289 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di interdittiva antimafia, il provvedimento prefettizio non richiede accertamenti penali definitivi sulla contiguità dell’impresa con la criminalità organizzata, ma si fonda su un giudizio prognostico di tipo probabilistico, assistito da un attendibile grado di verosimiglianza, che assume rilevanza secondo la regola del più probabile che non. In sede di aggiornamento dell’informativa, il mero decorso del tempo è elemento neutro: occorrono fatti nuovi idonei a dimostrare il superamento della situazione di rischio, ovvero misure di self cleaning della compagine imprenditoriale. I provvedimenti del giudice penale o della prevenzione che si limitino ad applicare il principio di non contraddizione o a rigettare per ragioni processuali non introducono nuove circostanze valutabili e non hanno valenza liberatoria. Il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto ai profili di manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti.

Il Fatto

La società ricorrente impugna il provvedimento interdittivo antimafia adottato dalla Prefettura di Siracusa nel dicembre 2023, deducendo la violazione delle garanzie partecipative e l’erroneità del giudizio prognostico. La società è riconducibile ai figli di un soggetto già qualificato come vicino alla criminalità organizzata, la cui posizione era stata al centro delle interdittive del 2019 emesse verso le imprese del medesimo gruppo familiare e confermate in primo e secondo grado.

A fronte dell’istanza di aggiornamento dell’informativa, accolta solo quanto al silenzio con sentenza di questo Tribunale, la Prefettura ha rinnovato il procedimento e, nel giugno 2024, ha confermato l’interdittiva. Avverso tale atto la società propone motivi aggiunti, richiamando le sopravvenute pronunce favorevoli ai familiari in sede di prevenzione e le recenti assoluzioni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dai consolidati principi in materia: l’interdittiva antimafia è misura di massima anticipazione della soglia di prevenzione e il tentativo di infiltrazione si valuta secondo un ragionamento induttivo, fondato su indizi gravi, precisi e concordanti. L’art. 84, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 delinea una fattispecie di pericolo, non richiedendo la prova dell’infiltrazione in sé.

Quanto all’art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011, la Corte ribadisce che la situazione di rischio non si dissolve per il solo trascorrere del tempo. L’istanza di aggiornamento apre un nuovo procedimento istruttorio, ma il venir meno delle circostanze rilevanti richiede obiettivi elementi diversi o contrari, oppure misure di self cleaning o modelli organizzativi idonei a elidere il rischio di interferenze gestorie, secondo il richiamo a Cons. St., sez. III, n. 3096 del 2024.

Il primo motivo del ricorso introduttivo è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo la Prefettura attivato nel frattempo le garanzie partecipative. Nel merito, il Collegio ritiene non illogica la conferma del pericolo infiltrativo: assume valore determinante il rapporto della società con il padre dei soci, già riconosciuto dalle interdittive del 2019 quali espressione di un’unica regia clanica, come affermato dal C.G.A.R.S. n. 528 del 2023 e dalle sentenze di questo Tribunale.

Le censure sulla mancata considerazione degli esiti giudiziari favorevoli non sono condivise. La Corte rileva che quei provvedimenti si sono limitati ad applicare il principio di non contraddizione o hanno rigettato per ragioni processuali, senza nuove valutazioni di merito, e che la prevenzione amministrativa mantiene autonomia rispetto alla prevenzione penale, con diverse regole di valutazione e diversi beni protetti. Analoga conclusione vale per l’assoluzione dal reato associativo, non dotata di valenza liberatoria.

Rilevano infine le assunzioni, nelle società del gruppo, di soggetti vicini ad ambienti controindicati, e l’assenza di un percorso dissociativo o di misure di self cleaning: elementi che confermano la permeabilità dell’impresa. Il ricorso introduttivo è quindi in parte improcedibile e per il resto rigettato; i motivi aggiunti sono rigettati. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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