Accesso agli atti per verificare la sopravvenuta liquidità del debitore pubblico (TAR Sicilia n. 4283 del 30.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il creditore di un ente pubblico, che abbia agito in ottemperanza per la soddisfazione del proprio credito e abbia visto dichiarare l’estinzione del relativo giudizio per carenza di risorse, è titolare di un interesse personale, differenziato, serio e non emulativo all’accesso ai documenti amministrativi che attestano la sopravvenuta disponibilità di somme e beni. L’art. 22 della legge n. 241/1990 e l’art. 24, comma 3, della legge n. 241/1990 consentono l’ostensione solo di documenti specificamente individuati e nei limiti del dichiarato interesse creditorio. La domanda che si traduce in un controllo generalizzato sull’attività pregressa dell’ente, o che postula un’attività di elaborazione di dati, è inammissibile. Ove i documenti non esistano, incombe sull’amministrazione l’onere di indicare, sotto la propria responsabilità, le concrete ragioni dell’impossibilità di esibizione, in applicazione del principio ad impossibilia nemo tenetur.
Il Fatto
La società ricorrente vanta un credito nei confronti di un’Azienda municipalizzata del Comune di Vittoria per compensi relativi a servizi di vigilanza prestati in passato, per i quali aveva ottenuto l’emissione di più decreti ingiuntivi. Il giudizio di ottemperanza, attivato per l’esecuzione di tali provvedimenti, si è concluso con una sentenza che ha dichiarato l’estinzione del procedimento, non essendo disponibili risorse per dare esecuzione ai decreti, salva la facoltà di riproporre il ricorso qualora sopraggiungano flussi di liquidità.
A fronte del persistente silenzio dell’Azienda, la società ha presentato in via telematica un’istanza di accesso agli atti, chiedendo l’ostensione di documenti attestanti l’attuale disponibilità di somme e beni, gli atti di provvista da parte di terzi, i mandati e gli ordini di pagamento, gli atti relativi alla proposta di transazione e quelli riguardanti l’iscrizione al passivo dei propri crediti. Decorsi i trenta giorni senza riscontro, ha proposto ricorso avverso il silenzio rifiuto, chiedendo l’ordine di esibizione. L’ente non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione della disciplina dell’accesso, riconoscendo il diritto in capo al titolare di un interesse personale, differenziato, serio e non emulativo alla conoscenza dei documenti amministrativi, in funzione della tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Richiama quindi l’orientamento secondo cui l’istanza ostensiva non può costituire uno strumento surrettizio di sindacato generalizzato sull’azione amministrativa, con conseguente inammissibilità del ricorso quando la domanda abbia oggetto generico e indeterminato o postuli un’attività di elaborazione di dati.
Applicando tali coordinate, il Tribunale ritiene sussistente la legittimazione e l’interesse della società, che ha dedotto la propria qualità di creditrice, l’esperimento dell’azione di ottemperanza e l’estinzione del giudizio per carenza di risorse, con espressa riserva di riproposizione al sopraggiungere di flussi di liquidità. Da qui l’interesse concreto ad accedere ai documenti specificamente individuati e strumentali alla soddisfazione del credito.
Il Collegio opera però una delimitazione temporale e oggettiva della pretesa. Accoglie l’accesso ai documenti attestanti la disponibilità di somme e beni, agli atti di provvista, ai mandati e ordini di pagamento, agli atti della proposta di transazione e a quelli relativi all’iscrizione al passivo, ma con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di estinzione del giudizio di ottemperanza, e non dalla diversa data indicata dalla ricorrente. La richiesta riferita al periodo anteriore è respinta, perché si sostanzia in un controllo generalizzato sull’attività pregressa dell’ente.
È inoltre rigettata la domanda residuale avente ad oggetto ogni altro documento contenente informazioni sul pagamento delle somme dovute, trattandosi di richiesta generalizzata e priva di compiuta individuazione dei documenti. L’ostensione è disposta con oscuramento dei dati personali di terzi. Il Tribunale precisa infine che, ove i documenti non esistano o non siano mai stati formati, l’amministrazione dovrà indicare, sotto la propria responsabilità, le concrete ragioni dell’impossibilità, richiamando il principio ad impossibilia nemo tenetur e i precedenti in materia.
Il ricorso ex art. 116 cod. proc. amm. è dunque accolto nei limiti indicati, con declaratoria di illegittimità del silenzio diniego e ordine all’Azienda di provvedere sull’istanza entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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