Interdittiva antimafia annullata: illegittima in via derivata la risoluzione del contratto (TAR Puglia n. 751 del 30.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisprudenziale dell’interdittiva antimafia produce effetti ex tunc e travolge il provvedimento amministrativo che in essa aveva la propria unica ragione giustificatrice. La risoluzione del contratto d’appalto adottata ai sensi dell’art. 94 d.lgs. n. 159/2011 e dell’art. 108, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 50/2016, con contestuale incameramento della cauzione definitiva, diventa pertanto illegittima in via derivata. Alla sentenza di annullamento vanno riconosciuti, oltre all’effetto caducatorio, anche l’effetto conformativo e quello ripristinatorio, con adeguamento dell’assetto di interessi alla situazione giuridica prodotta dalla pronuncia. Il giudice amministrativo può definire la causa applicando il principio della ragione più liquida, in ossequio agli artt. 24 e 111 Cost., senza necessariamente seguire l’ordine logico delle questioni.

Il Fatto

Una società aveva stipulato con il Comune di Foggia un contratto d’appalto per la realizzazione di un centro polivalente per minori. Nel novembre 2023 la Prefettura respingeva l’istanza di iscrizione alla white list provinciale, con effetto di interdittiva antimafia. Sulla scorta di quel provvedimento, il Comune adottava una determina dirigenziale di risoluzione del contratto e di definitivo incameramento della cauzione, prestata mediante polizza fideiussoria.

La società impugnava la determina davanti al TAR Puglia, deducendo vizi propri e l’invalidità derivata dall’atto presupposto. In via cautelare il ricorso era accolto. Nelle more, il TAR annullava l’interdittiva con sentenza n. 875 del 2024, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3427 del 2025. La causa veniva quindi trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio premette di voler fare applicazione del principio della ragione più liquida, potendo definire la controversia sulla base della questione di più agevole soluzione. L’approccio interpretativo prescelto verifica le soluzioni sul piano dell’impatto operativo e sostituisce il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare.

Il punto decisivo è la ricostruzione del rapporto tra atto presupposto e atto consequenziale. La determina impugnata indicava espressamente, quale unica ragione giustificatrice, il provvedimento prefettizio: la risoluzione e l’escussione della polizza erano adottate in applicazione dell’art. 94 d.lgs. n. 159/2011 e dell’art. 108, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 50/2016.

Il TAR richiama il consolidato orientamento secondo cui le sentenze di annullamento del giudice amministrativo producono, oltre all’effetto caducatorio, anche un effetto conformativo e un effetto ripristinatorio. Quest’ultimo implica la cancellazione delle modificazioni della realtà giuridica e fattuale intervenute a causa dell’atto annullato e il conseguente adeguamento dell’assetto di interessi alla situazione giuridica prodotta dalla pronuncia (Cons. Stato, Sez. IV, n. 9666 del 2022).

Ne deriva che, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, il provvedimento interdittivo è stato eliminato dal mondo giuridico con effetti ex tunc. Ciò vale sia per l’atto originario sia per quello confermativo adottato dopo il riesame imposto in sede giurisdizionale. La risoluzione del contratto è quindi illegittima in via derivata.

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dell’atto impugnato e condanna del Comune al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori. Il Collegio dispone inoltre l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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