Interdittiva antimafia: rileva la cointeressenza economica col clan (TAR Puglia n. 257 del 04.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La prognosi di pericolo d’infiltrazione mafiosa risponde a una logica di massima anticipazione della tutela e si fonda su un giudizio di tipo probabilistico, non sulla certezza dei singoli elementi. Possono quindi assumere rilievo preponderante fattori induttivi che integrino la non manifesta infondatezza del giudizio prognostico, purché nel loro insieme rendano possibile che l’attività d’impresa agevoli, anche indirettamente, le attività criminali o ne sia condizionata. Nell’ampio margine di discrezionalità riservato al Prefetto, l’interdittiva antimafia è legittima quando valorizzi la cointeressenza economica e familiare dell’imprenditore con un congiunto organico al clan, operante nel medesimo settore, senza fondarsi sul solo legame parentale. Il venir meno di un singolo tassello del quadro indiziario non ne inficia l’attendibilità complessiva.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto l’interdittiva antimafia adottata dal Vice Prefetto Vicario nei confronti di una ditta individuale con sede in Puglia, operante nel settore dei giochi e delle scommesse e, dal 2019, in quello della ristorazione. L’Autorità prefettizia ha ritenuto sussistente un pericolo di condizionamento da parte di un clan dedito al narcotraffico, valorizzando i precedenti del titolare in materia di stupefacenti, i controlli con soggetti controindicati, i rapporti di parentela e la cointeressenza economica con il fratello, anch’egli attivo nel medesimo settore e già destinatario di interdittiva.

Il ricorrente ha impugnato l’interdittiva e le conseguenti ordinanze comunali di cessazione dell’attività e di revoca della S.C.I.A., deducendo la violazione delle garanzie procedimentali per mancata comunicazione di avvio del procedimento e l’eccesso di potere sotto vari profili. Le Amministrazioni statali si sono costituite chiedendo la reiezione; il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui i procedimenti in materia di tutela antimafia sono connessi ad attività di indagine giudiziaria e caratterizzati da ragioni di urgenza e finalità incompatibili con le ordinarie procedure partecipative, anche in ragione del carattere vincolato dei provvedimenti ai fini dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990. L’interlocuzione resta eventuale e rimessa all’apprezzamento discrezionale del Prefetto ai sensi dell’art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 159 del 2011.

Il Tribunale esclude poi l’operatività ratione temporis della sopravvenienza normativa introdotta dall’art. 48 del decreto legge n. 152 del 2021, che ha modificato l’art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159 del 2011 prevedendo la comunicazione degli elementi sintomatici: la vicenda si è conclusa con l’adozione del provvedimento in data 2 gennaio 2020. La censura è quindi infondata.

Sul secondo motivo, la Corte ribadisce che la prognosi di permeabilità mafiosa può essere desunta da fatti privi del carattere della certezza, ma tali, nel loro insieme, da fondare un giudizio di possibilità. Richiamando la sentenza della Sezione n. 346 del 2018, si precisa che solo il venir meno di molti tasselli del quadro indiziario ne determina l’inattendibilità complessiva.

Il Collegio ritiene che il quadro indiziario sia idoneo a giustificare la prognosi. L’eventuale errore della Prefettura nell’attribuire al ricorrente l’arresto avvenuto insieme ad appartenenti al clan non inficia la valutazione: il titolare è gravato da significativi precedenti in materia di stupefacenti, settore d’interesse del clan, ed è stato controllato con soggetti controindicati. La Prefettura non ha fondato il proprio convincimento sul solo legame parentale, ma ha valorizzato i dati della cointeressenza economica con il fratello, operante nel medesimo settore. Le valutazioni risultano pertanto immuni da manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti.

Dalla reiezione della domanda di annullamento dell’interdittiva deriva l’infondatezza della domanda di annullamento per invalidità derivata dei provvedimenti comunali. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese in favore delle Amministrazioni statali e nulla per le spese nei confronti del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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