Revoca del porto d’armi e frequentazioni pericolose: irrilevante l’inconsapevolezza (TAR Puglia n. 258 del 04.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revoca della licenza di porto di fucile e il divieto di detenzione di armi non presuppongono un giudizio di pericolosità sociale né un accertato abuso nell’uso delle armi. L’Amministrazione può apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità di abuso, fatti ed episodi anche privi di rilievo penale, purché l’apprezzamento sia razionale e congruamente motivato. Rileva la frequentazione abituale di soggetti pericolosi, anche quando l’interessato ne ignori la caratura criminale: l’inconsapevolezza non esclude il giudizio di inaffidabilità. Il provvedimento ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria. Il divieto di detenzione delle armi, per la sua urgenza, non impone la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241/1990.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia, impugna il decreto con cui il Questore ha revocato la licenza e il successivo decreto con cui il Prefetto ha disposto il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplodenti, con obbligo di consegna delle armi legalmente detenute.

A fondamento dei provvedimenti vi sono alcune circostanze. Il locale di somministrazione di titolarità della moglie convivente del ricorrente era stato sospeso per trenta giorni ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., perché abituale ritrovo di soggetti pericolosi. In quel bar era stato arrestato in flagranza un pluripregiudicato, vertice di un’organizzazione criminale, trovato in possesso di una pistola rubata. Le telecamere avevano ripreso il ricorrente mentre conversava con quel soggetto e vi entrava insieme. In altra occasione era stato controllato in compagnia di soggetti segnalati per rapina, ricettazione, truffa e detenzione di stupefacenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso. Le immagini di sorveglianza confermano l’episodio della conversazione e dell’ingresso congiunto nel locale, ma il dato decisivo è il contesto: un esercizio che costituisce ritrovo abituale di soggetti pericolosi, con i quali il ricorrente stesso ammette di intrattenersi in quanto clienti del bar della moglie.

La difesa sostiene che le frequentazioni siano episodiche e che l’interessato ignorasse la caratura criminale delle persone incontrate. La Corte ritiene irrilevante l’inconsapevolezza: ciò che conta è la frequentazione confermata dal ricorrente, che, data la titolarità dell’esercizio in capo alla moglie, rientra nell’id quod plerumque accidit. Il numero esiguo dei controlli perde rilievo proprio per l’assiduità della frequentazione.

Il percorso argomentativo si fonda sulla giurisprudenza amministrativa richiamata. Il rango e la delicatezza degli interessi coinvolti impongono di valutare attentamente la personalità del richiedente, per cogliere segnali di alterazione dell’affidabilità (Cons. Stato, Sez. III, n. 3028 del 2020). Non occorre un giudizio di pericolosità sociale né un comprovato abuso: l’Autorità può apprezzare fatti anche privi di rilievo penale, purché l’apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo (Cons. Stato, Sez. III, n. 1305 del 2020). Il provvedimento è privo di intento sanzionatorio e ha natura cautelare, a tutela dell’incolumità dei consociati.

La Corte richiama anche l’orientamento secondo cui fatti isolati, se significativi, possono giustificare il giudizio di complessiva inaffidabilità, in ipotesi di estrema gravità e attendibilità dei medesimi (Cons. Stato, Sez. III, n. 1731 del 2015). Il titolare del porto d’armi deve essere persona esente da indizi negativi e deve assicurare affidabilità anche riguardo ai soggetti con cui intrattiene relazioni familiari o personali.

Infine, la censura sull’omessa comunicazione di avvio del procedimento è infondata. Ai sensi dell’art. 39 del R.D. n. 773/1931, il divieto di detenzione delle armi, per la sua natura precauzionale e preventiva, è caratterizzato dall’urgenza e non comporta l’obbligo di comunicazione ex art. 7 della legge n. 241/1990 (TAR Campania, n. 4106 del 2018). Nel caso concreto l’urgenza è giustificata dall’avvenuto arresto in flagranza. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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