Termine di 120 giorni per condono da acquisto in esecuzione è perentorio (TAR Marche n. 481 del 09.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di 120 giorni previsto dall’art. 40, comma 6, legge n. 47/1985 per la presentazione della domanda di condono edilizio da parte di chi acquista un immobile nell’ambito di una procedura esecutiva ha natura perentoria e decadenziale. La disciplina della sanatoria edilizia è tassativa e di stretta interpretazione, non ammettendo applicazione analogica o estensiva. Il Comune, una volta scaduto il termine, è vincolato ad adottare il provvedimento di diniego, non disponendo di alcun margine istruttorio o discrezionale. Le interlocuzioni intervenute tra l’istante e l’amministrazione non sospendono il termine legale né giustificano il ritardo in nome della buona fede. Da ciò consegue l’irrilevanza dell’omessa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990, stante la vincolatività dell’esito.
Il Fatto
Il ricorrente aveva acquistato un immobile nell’ambito di una procedura esecutiva e aveva presentato al Comune una domanda di condono edilizio per un aumento di volume non autorizzato di un edificio esistente ristrutturato. Il Comune di Torre San Patrizio ha respinto l’istanza ritenendola tardiva rispetto al termine di 120 giorni previsto dall’art. 40, comma 6, legge n. 47/1985 per chi acquista da procedura esecutiva, e ha conseguentemente ingiunto la demolizione dell’opera abusiva.
Il ricorrente ha impugnato il diniego e l’ordine di demolizione deducendo la violazione delle garanzie partecipative ex art. 10-bis legge n. 241/1990, il difetto di motivazione, la non perentorietà del termine in assenza di sanzione di decadenza, la sospensione del termine per effetto delle interlocuzioni con il Comune e, in via derivata, l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via prioritaria la questione della natura del termine di 120 giorni e ritiene di non discostarsi dalla prevalente giurisprudenza amministrativa, richiamando Consiglio di Stato, sez. II, n. 5531 del 2024 e TAR Lazio Roma, sez. II-bis, n. 13348 del 2021, oltre a TAR Campania Napoli, sez. III, n. 2635 del 2019 e TAR Lazio Roma, sez. II, n. 3851 del 2011.
La sanatoria dell’abuso edilizio costituisce una deroga ai principi generali dell’ordinamento e ha carattere del tutto eccezionale. La relativa disciplina, anche nei termini per la presentazione della domanda, è quindi tassativa e non suscettibile di applicazione analogica o estensiva. L’art. 40, comma 6, legge n. 47/1985 è disposizione speciale all’interno di una norma di sanatoria a sua volta speciale.
Secondo il Tribunale, l’inusuale lunghezza del termine di 120 giorni è volta proprio ad agevolare chi acquista in sede esecutiva, accettandone oneri e rischi, nella verifica dell’esistenza di eventuali abusi. La facoltà di sanatoria va però esercitata secondo i comuni canoni di ordinaria diligenza: sollecita attività di controllo della conformità dell’immobile sin dalla conoscenza dell’esito della procedura e proposizione dell’istanza nel termine prescritto, che è perentorio. L’interessato non ha alcun margine di affidamento nel computare diversamente il decorso del termine, né il Comune ha margine per accogliere un’istanza tardiva.
Il Collegio esclude che la locuzione «la domanda di sanatoria può essere presentata» valga a escludere la perentorietà: il verbo indica la facoltà concessa all’interessato, fermo restando il rispetto del termine. Nel caso concreto, il provvedimento di assegnazione del giudice dell’esecuzione aveva espressamente ragguagliato l’acquirente circa le problematiche esistenti e la possibilità di avvalersi dell’art. 40 legge n. 47/1985 presentando domanda entro 120 giorni: il termine era dunque a maggior ragione esigibile.
Quanto alle interlocuzioni con il Comune, esse non sospendono un termine prescritto a pena di decadenza e non giustificano il ritardo, inserendosi in un segmento procedimentale distinto da quello del condono. Ne deriva l’irrilevanza dell’omessa comunicazione del preavviso di rigetto, essendo il provvedimento vincolato, e l’insussistenza dei vizi istruttorio e motivazionale. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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