Autotutela del condono e dichiarazione falsa sull’epoca di ultimazione delle opere (Cons. Stato n. 3797 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di annullamento in autotutela del condono edilizio fondato sulla falsa dichiarazione del privato circa l’epoca di ultimazione delle opere, non è necessario il parere della Commissione per la Salvaguardia di Venezia, che si esprime sulla compatibilità degli interventi con il contesto lagunare e non sulla datazione dei manufatti. L’effettiva ultimazione delle opere entro il termine di cui all’art. 39 legge n. 724/1994 costituisce presupposto del condono che l’interessato deve dichiarare in domanda e provare in giudizio, secondo i principi di autoresponsabilità e di vicinanza della prova. Le risultanze istruttorie del giudizio penale, anche se definite con sentenza di estinzione per morte del reo, sono utilizzabili dall’amministrazione e dal giudice amministrativo ai sensi dell’art. 654 c.p.p., degli art. 116 c.p.c. e 64 c.p.a.. Non è configurabile alcun affidamento tutelabile quando il provvedimento ampliativo sia stato indotto dalla falsa dichiarazione del privato, nemmeno in capo al diverso destinatario dell’atto di autotutela, poiché l’illegittimità non è imputabile all’amministrazione.
Il Fatto
Un privato presentava nel 1995 domanda di condono edilizio ai sensi della legge n. 724/1994 per due garage, dichiarando l’avvenuta ultimazione della costruzione al grezzo nel 1993. Nel 2005 la Commissione per la Salvaguardia di Venezia esprimeva parere favorevole. Deceduto l’istante, subentravano nella proprietà le eredi, che sollecitavano la definizione della pratica; nel 2008 veniva rilasciata la richiesta di condono.
Successivamente il Comune reperiva il fascicolo originario, contenente la sentenza del Pretore che aveva condannato l’istante per tentata truffa aggravata, consistita nell’aver indotto in errore l’amministrazione sulla data di ultimazione delle opere. Il procedimento penale si chiudeva in appello con declaratoria di estinzione per morte del reo. Nel 2011 il Comune annullava in autotutela il condono. Il TAR Veneto respingeva il ricorso; le eredi proponevano appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la censura sulla necessità del parere della Commissione per la Salvaguardia di Venezia in applicazione della regola del contrarius actus. Il motivo è infondato: la Commissione esprime pareri sulla compatibilità degli interventi con il contesto lagunare, non sulla datazione degli stessi. Sulla scorta di Cons. Stato, sez. II, 6 maggio 2024 n. 4078 e 5 agosto 2019 n. 5517, la Corte ribadisce che il parere non è necessario quando l’autotutela si fondi sulla falsa dichiarazione circa l’epoca di conclusione dei lavori.
Nel merito dell’onere della prova, il Consiglio di Stato richiama l’orientamento secondo cui spetta all’interessato dimostrare l’ultimazione del manufatto alla data utile, trattandosi di elemento fattuale nella disponibilità del privato (Cons. Stato, sez. II, 22 agosto 2024 n. 7216; 31 maggio 2024 n. 4878; sez. VI, 1° agosto 2022 n. 6743). Il privato deve fornire elementi oggettivi idonei a superare quelli di segno contrario nella disponibilità dell’amministrazione.
Quanto all’art. 654 c.p.p., il Collegio esclude che l’efficacia del giudicato penale sia dirimente: all’amministrazione e al giudice amministrativo non è preclusa l’utilizzazione delle risultanze istruttorie del giudizio penale, anche se definito per morte del reo, ai sensi degli art. 116 c.p.c. e 64 c.p.a.. Il Comune ha compiuto un’autonoma valutazione degli elementi emersi in sede penale, ponendoli a fondamento del provvedimento. Le dichiarazioni testimoniali di terzi richiamate dall’appellante sono state ritenute inidonee, coerentemente con Cons. Stato, sez. VI, 23 ottobre 2023 n. 9143 e 21 agosto 2023 n. 7849; non era necessario un onere di confutazione analitica delle osservazioni procedimentali, né CTU o verificazione a supplire al mancato assolvimento dell’onere probatorio.
Infine, sul terzo motivo, relativo all’art. 21-nonies legge n. 241/1990, il Collegio richiama l’orientamento che esclude l’affidamento tutelabile quando l’amministrazione sia stata indotta in errore dalla falsa dichiarazione del privato (Ad. Plen. n. 8 del 2017 e Corte cost. n. 88 del 2025). Tale regola vale anche quando l’autore della dichiarazione è soggetto diverso dal destinatario dell’autotutela: l’illegittimità del provvedimento annullato non è imputabile all’amministrazione. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 116 c.p.c. – Valutazione delle prove
- Art. 654 c.p.p. – Efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi