Silenzio sul vincolo espropriativo scaduto e obbligo di nuova destinazione urbanistica (TAR Sicilia n. 3026 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Alla scadenza del termine di durata dei vincoli preordinati all’esproprio sorge in capo al Comune l’obbligo di provvedere in merito alla nuova destinazione urbanistica delle aree, attraverso l’esercizio del potere di pianificazione obbligatorio nell’an e discrezionale nel quomodo. L’art. 2, comma 1, L. n. 241/1990 impone all’Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., la sola determinazione idonea a interrompere l’inerzia è quella che conclude con valenza dispositiva il procedimento, non l’atto meramente soprassessorio, interlocutorio o endoprocedimentale. L’avvio del procedimento di variante e l’atto di indirizzo dell’organo di governo locale non costituiscono valido adempimento dell’obbligo di provvedere.

Il Fatto

I ricorrenti sono comproprietari di un terreno nel Comune di Adrano, censito al foglio 56, e uno di essi è proprietario esclusivo di un secondo appezzamento sul medesimo foglio. Lo strumento urbanistico approvato nei primi anni Novanta aveva assoggettato le aree a vincolo di “parcheggi e aree di sosta attrezzata”, “viabilità pubblica” e, per una porzione minima, a “insediamenti a carattere produttivo-artigianale”.

Decorso il termine di durata dei vincoli espropriativi, gli stessi erano stati reiterati con il P.R.G. adottato nel 2011 e mai approvato dall’Assessorato regionale competente, con conseguente permanenza del limite di inedificabilità ex art. 4 L. 10/1977. I proprietari hanno quindi presentato istanza al Comune e all’Assessorato per ottenere la conclusione del procedimento di approvazione ovvero una nuova destinazione delle aree. Ottenuto solo un riscontro interlocutorio, hanno agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento del silenzio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 2, comma 1, L. n. 241/1990, che sancisce l’obbligo di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Richiamando la propria giurisprudenza in materia di durata dei vincoli preordinati all’esproprio, il Tribunale afferma che alla scadenza del termine sorge l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla nuova destinazione, con applicazione nelle more della disciplina delle c.d. zone bianche.

Tale obbligo trova ragione nel potere di pianificazione urbanistica del Comune, obbligatorio nell’an e discrezionale nel quomodo, nei limiti della legislazione di settore. Dall’inadempimento deriva per il privato il diritto di agire avverso il silenzio illegittimamente serbato, secondo l’orientamento richiamato dal Collegio.

Nel caso concreto il Comune si era attivato avviando il procedimento di variante per le due particelle, ma non aveva definito il procedimento con un atto conclusivo, neppure entro i centoventi giorni che esso stesso aveva chiesto. La funzione dell’azione contro il silenzio è ottenere l’accertamento dell’obbligo di provvedere e l’adozione di una decisione espressa sulla pretesa: interrompe l’inerzia solo la determinazione idonea a concludere con valenza dispositiva il procedimento, non l’atto interlocutorio o endoprocedimentale.

Il Tribunale ritiene irrilevante l’argomento difensivo secondo cui la destinazione a “insediamenti a carattere produttivo”, di natura conformativa e non espropriativa, non sarebbe soggetta a decadenza: dagli atti risulta che tale destinazione riguarda solo una porzione minima di una particella, per il resto assoggettata a vincoli espropriativi scaduti. La delibera di indirizzo dell’organo di governo locale è stata quindi qualificata come atto meramente programmatico, non satisfattivo.

Il ricorso è accolto, con declaratoria dell’obbligo del Comune di provvedere con provvedimento espresso entro centoventi giorni; per l’ulteriore inadempienza è nominato Commissario ad acta il Direttore Generale del Dipartimento Urbanistica dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, con facoltà di delega, per provvedere in via sostitutiva in ulteriori centoventi giorni. Le spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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